Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 1004 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è esperibile quando la sentenza del giudice ordinario, divenuta giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., non sia stata eseguita dall’amministrazione debitrice. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza munita di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 474 c.p.c.. Decorso inutilmente tale termine senza prova dell’integrale esecuzione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un importo di € 500,00 annui e € 2.500,00 complessivi, con spese a carico della parte soccombente.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale. Nonostante ciò, l’amministrazione scolastica non ha erogato quanto dovuto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione della Carta e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione risulta passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 c.p.c., come dichiarato dalla cancelleria del Tribunale di Milano. La sentenza, in copia conforme, è stata notificata alle amministrazioni resistenti e, alla data di proposizione del ricorso, era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il giudice amministrativo ha ricordato che tale termine costituisce il lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo — ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità — presso la sede del debitore al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
Determinante è stata l’assenza di prova, da parte dell’amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto di cui alla sentenza oggetto del contenzioso. Tale inerzia ha comportato l’accoglimento del ricorso e il conseguente obbligo, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, di erogare alla ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per gli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di € 2.500,00, oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di notifica della sentenza fino al saldo effettivo.
In caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, il Collegio ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine per adempiere, e provvederà entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando gli atti necessari. L’attività demandata al commissario rientra nei compiti istituzionali dello stesso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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