Ricorso inammissibile se non si contesta il motivo ostativo autonomo del diniego (TAR Campania n. 1019 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo strutturalmente plurimotivato si fonda su distinte ragioni, ciascuna autonomamente idonea a sorreggerne la valutazione. La mancata impugnazione di uno solo dei motivi ostativi, ove questo sia autonomo e da sé solo sufficiente, rende inammissibili le censure rivolte esclusivamente ai restanti motivi, perché inidonee a provocare l’annullamento dell’atto. Il giudice amministrativo non può sindacare nel merito i profili non contestati né sostituirsi all’amministrazione nella valutazione dei presupposti. Ne segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con eventuale compensazione delle spese in ragione della natura della controversia.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il diniego n. 17/2024 con cui il Responsabile Area Urbanistica – SUAP del Comune ha respinto la pratica edilizia presentata ai sensi della legge regionale Campania n. 19/2009 e s.m.i. – cd. Piano Casa – avente ad oggetto la modifica di destinazione d’uso di parte di un fabbricato, da uso agricolo a civile abitazione, edificato in forza di un permesso di costruire e successive varianti.
Il diniego si fonda su più ragioni, tra cui l’asserita difformità rispetto all’ultimo titolo assentito e la ritenuta mancanza dei presupposti, segnatamente per assenza di opere di urbanizzazione primaria. I ricorrenti hanno contestato l’illogicità delle prime due motivazioni e l’errore nell’applicazione della normativa, rappresentando l’avvenuto impegno alla realizzazione di un impianto di vasca Imhoff per le opere mancanti. Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità e chiedendo nel merito il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sulla natura del provvedimento impugnato. Il diniego è un atto plurimotivato, ossia fondato su distinte ragioni, ciascuna delle quali autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa.
Tra le difformità rilevate dall’ufficio tecnico quali condizioni preclusive alla concessione del permesso ai sensi del Piano Casa, il provvedimento richiama testualmente la modifica dei prospetti, con particolare riferimento al prospetto nord relativamente al corpo scale. Si tratta di un motivo ostativo autonomo, idoneo da sé solo a giustificare il diniego.
Tale profilo non è stato contestato dai ricorrenti. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, l’eventuale illegittimità di una sola delle ragioni non è sufficiente a inficiare il provvedimento, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, sentt. nn. 6470/2021; 6115/2021; 5018/2021 e, tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. IV, n. 5775 del 2022 e Sez. V, n. 200 del 2022.
Da qui la conseguenza processuale: le censure rivolte esclusivamente ai restanti motivi sono inammissibili, perché inidonee a provocare l’annullamento dell’atto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
La natura della controversia ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.