Rinuncia accettata ai ricorsi e estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 10533 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia ai ricorsi, principale e incidentale, intervenuta anteriormente all’udienza e accettata dalle controparti, determina l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia ex art. 391 cod. proc. civ. L’effetto estintivo è comune al ricorso principale e a quello incidentale, quando entrambi siano oggetto di reciproca rinuncia accettata. In tale ipotesi non si fa luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi del quarto comma dell’art. 391 cod. proc. civ.. Trattandosi di rinuncia accettata, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
Il Fatto
Il direttore generale di un consorzio e di una società è stato condannato, con sentenza del 2015, a risarcire a queste ultime rilevanti importi che, secondo l’accertamento dei giudici del lavoro, si sarebbe appropriato versandoli, ad apparente titolo di locazione, a società a lui riconducibili. In ragione di quel credito, le due società, poi fallite, hanno agito per la revocatoria di una donazione che l’uomo aveva fatto di un proprio immobile alla moglie. I convenuti hanno eccepito la mancanza di prova dei presupposti dell’azione.
Il Tribunale di Alessandria ha rigettato la domanda, rilevando che non era stata allegata copia della donazione oggetto di revocatoria. La Corte d’Appello di Torino ha accolto l’appello principale del fallimento del consorzio e dichiarato inammissibile quello incidentale di Confenergia. Contro tale decisione i due coniugi hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il fallimento del consorzio si è costituito con controricorso e ricorso incidentale con un motivo. Prima dell’udienza le parti hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi e di accettare la rinunzia di controparte.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via pregiudiziale che, anteriormente all’udienza, i ricorrenti, in via principale e incidentale, hanno depositato atto con cui hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi e di accettare la rinunzia della controparte. La sequenza procedimentale è lineare: alla rinuncia segue l’accettazione, e da questa deriva l’effetto estintivo del giudizio di legittimità.
Il Collegio dichiara pertanto estinto il giudizio di cassazione per rinunzia ai ricorsi, principale e incidentale, ex art. 391 cod. proc. civ. Il riferimento normativo è al primo comma della disposizione, che disciplina l’ipotesi in cui la rinuncia sia intervenuta prima dell’udienza e sia stata accettata dalle altre parti.
Quanto alle spese, la Corte esclude ogni pronuncia ai sensi del quarto comma dell’art. 391 cod. proc. civ. La scelta è coerente con la natura dell’istituto: l’accordo rinunciatario definisce integralmente la vicenda processuale senza che alcuna parte risulti soccombente.
Il Collegio affronta infine il profilo del contributo unificato. Trattandosi di rinuncia accettata, non vi è luogo al raddoppio del contributo. La precisazione chiude il thema decidendum senza alcun esame nel merito dei motivi di censura, divenuti irrilevanti per effetto della definizione consensuale del giudizio.
Nota della Redazione
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