Indagini bancarie sul conto dell’amministratore-socio unico e riferibilità dei movimenti alla società (Cass. civ. Sez. V n. 17108 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo l’accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria estende l’indagine ai movimenti di un conto corrente personale dell’amministratore, riferendone le risultanze alla società, allorché l’amministratore cumuli la carica di amministratore unico e la qualità di socio unico, sì da sovrapporre la propria posizione personale a quella sociale e disporre della società senza controllo di terzi. In tale ipotesi l’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Ufficio di utilizzare le risultanze del conto intestato al socio o all’amministratore, riferendo alla società le operazioni che si ha motivo di ritenere connesse al reddito sociale. Grava allora sul contribuente l’onere di provare l’estraneità delle singole operazioni all’attività d’impresa, con elementi non generici e oggettivamente riscontrabili.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate accertava, per gli anni 2011 e 2012, maggiori redditi d’impresa, maggiore IVA e maggiori ritenute, riconducendo alla società contribuente versamenti e un cospicuo prelevamento in contanti eseguiti sul conto corrente personale del suo amministratore presso una banca estera. L’Ufficio contestava anche l’infedele presentazione delle dichiarazioni ai fini delle ritenute, sul presupposto che le somme fossero state corrisposte all’amministratore quale reddito di lavoro dipendente.
La società e l’amministratore impugnavano gli avvisi. Nel primo grado la commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, escludendo la riferibilità delle operazioni alla stessa per difetto di elementi certi. La commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ribaltava la decisione, valorizzando la sovrapposizione tra interessi personali e societari. La società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto la censura sul preteso mutamento della motivazione degli atti impositivi, che secondo la ricorrente avrebbe spostato l’asse della contestazione dai compensi di amministratore agli utili distribuiti al socio. Il motivo è infondato: gli avvisi, come riferito dalla sentenza impugnata, richiamavano costantemente la duplice qualità dell’amministratore, e la ripresa si dimostra coerente proprio con la sua qualità di amministratore unico.
Sul secondo motivo, concernente la riferibilità alla società dei movimenti del conto personale, la Corte chiarisce che la ratio decidendi della CTR non risiede nella generica congerie di società amministrate dal contribuente, bensì nell’esclusività della posizione ricoperta in seno alla società accertata. Solo in quest’ultima l’amministratore assommava le qualifiche di amministratore unico e socio unico, così da poter disporre della società in proprio, senza rendere conto a nessuno, né sul piano della gestione né su quello del capitale.
Nella diversa società estera evocata a termine di raffronto la partecipazione era minoritaria e la carica condivisa con altro socio; la cassetta di sicurezza era cointestata e priva di riscontri che la collegassero al conto personale. Ne deriva che il motivo è inammissibile, perché generico rispetto all’unico termine di paragone e non idoneo a confutare la ricostruzione della CTR, completa sul piano fattuale e logico.
Il terzo motivo, per omesso esame di un fatto decisivo, è parimenti inammissibile: non individua un preciso accadimento storico-naturalistico, ma si limita a contrastare prospettazioni difensive, in ossequio all’insegnamento richiamato (Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26.01.2022). Il quarto motivo, sulla deducibilità del compenso di amministratore, è manifestamente infondato, poiché difetta la quantificazione in statuto o in esplicita delibera assembleare (Sez. 5, n. 24471 del 09.08.2022). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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