La Commissione di Estinzione Anticipata non rientra nel TAEG ai fini del tasso soglia (Cass. civ. Sez. 1 n. 12810 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione del tasso soglia non è possibile procedere al cumulo materiale tra interessi corrispettivi e interessi moratori, attesa la diversa funzione dagli stessi perseguita: i primi remunerano il capitale, i secondi costituiscono una penale per l’inadempimento. Ne consegue la necessità di un calcolo separato della relativa incidenza, secondo il principio di simmetria che non consente di accomunare voci del costo del credito corrispondenti a funzioni distinte. La commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo del TAEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, non costituendo una remunerazione dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro, bensì un corrispettivo per lo scioglimento anticipato degli impegni contrattuali.
Il Fatto
La società ricorrente aveva stipulato con la banca un contratto di mutuo fondiario dell’importo di 1.500.000,00 euro, successivamente estinto anticipatamente. La società agiva in giudizio per la ripetizione di indebito dell’importo di 192.156,44 euro, deducendo la natura usuraria degli interessi applicati, anche alla luce della commissione di estinzione anticipata (CEA) corrisposta in occasione dell’estinzione.
Il Tribunale di Siena, previa consulenza tecnica, accoglieva la domanda ritenendo che la CEA dovesse essere inclusa nel calcolo del TAEG ai fini della verifica del tasso soglia. La Corte d’Appello di Firenze, riformando la decisione, escludeva la rilevanza della CEA e degli interessi di mora, rigettando altresì l’appello incidentale della società. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibili i primi due motivi, concernenti la dedotta nullità della notificazione dell’atto di appello per l’avvenuta notifica a mezzo posta presso il domicilio fisico anziché presso il domicilio digitale del difensore. Il giudice di legittimità ha rilevato che la notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto determina una nullità sanabile, sia per la costituzione della controparte finalizzata a far valere la nullità, sia per raggiungimento dello scopo, atteso che la società si era costituita e aveva svolto difese nel merito.
Con riferimento al quarto motivo, la Corte ha escluso la rilevanza usuraria degli interessi moratori ai fini del calcolo del tasso soglia, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui non è possibile cumulare materialmente interessi corrispettivi e moratori, dovendosi invece procedere al calcolo separato della loro incidenza. Tale indirizzo è stato ritenuto conforme al principio di simmetria, in forza del quale non sono accomunabili, nella verifica delle soglie, voci del costo del credito corrispondenti a funzioni distinte.
Quanto alla commissione di estinzione anticipata, il motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., per difetto di confronto con la giurisprudenza consolidata della Corte. Quest’ultima ha escluso che la CEA possa essere ricompresa nel TAEG ai fini del tasso soglia, trattandosi non di una remunerazione del finanziamento dipendente dalla durata dell’utilizzazione del denaro, bensì di un corrispettivo per lo scioglimento anticipato degli impegni negoziali, con conseguente assenza dei presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite.
I motivi dal quinto all’ottavo sono stati infine dichiarati inammissibili per difetto di interesse: la società ricorrente censurava, infatti, l’assorbimento di motivi di appello proposti dalla banca, rimasta vittoriosa nel giudizio di merito, senza dimostrare l’interesse concreto al loro esame. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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