Rinuncia agli atti e estinzione del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 450 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la sopravvenuta rideterminazione del trattamento da parte dell’ente previdenziale fa venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione. La dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, non contestata e non seguita da costituzione della controparte, impone al giudice di dichiarare l’estinzione del processo, senza esame del merito. La pronuncia di estinzione assorbe ogni domanda, principale e subordinata, e non richiede l’accertamento delle ragioni sostanziali originariamente dedotte. Sulle spese provvede il giudice secondo la disciplina processuale applicabile, con declaratoria di nulla per le spese quando non vi sia soccombenza da regolare.

Il Fatto

La ricorrente aveva adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico, contestando il provvedimento di determinazione della pensione. In via subordinata, domandava un motivato parere tecnico mediante consulenza tecnica d’ufficio medico legale specialistica. Il ricorso era depositato l’08.11.2024.

Nelle more, l’INPS provvedeva alla rideterminazione del trattamento. Con nota depositata, la ricorrente dichiarava di voler rinunciare al ricorso, allegando la comunicazione dell’ente. All’udienza nessuno compariva per la ricorrente; la controparte non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico delle pensioni ha rilevato che agli atti è presente l’espressa dichiarazione della ricorrente di voler rinunciare agli atti del giudizio. La rinuncia è motivata dal venir meno dell’interesse alla prosecuzione del processo, essendo intervenuta la rideterminazione del trattamento da parte dell’INPS.

Su questa premessa la Corte ha ritenuto che non vi sia più materia per una decisione di merito. L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione, è venuto meno per fatto sopravvenuto, sì che la domanda originaria — di ricalcolo e, in subordine, di consulenza tecnica — non può essere esaminata.

Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio. Il percorso argomentativo è essenziale: accertata la rinuncia e il difetto di interesse, il collegio non procede oltre, non esamina le censure sul provvedimento pensionistico e non dispone la consulenza richiesta in via gradata.

Sul regolamento delle spese il dispositivo statuisce nulla per le spese, in coerenza con la definizione del processo per rinuncia e con l’assenza di una soccombenza da liquidare tra le parti. La Corte ha quindi mandato alla Segreteria per i consequenti adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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