Esenzione IRPEF per pensioni degli equiparati alle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 37 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 estende i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, senza che sia richiesta alcuna correlazione tra la pensione e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. I richiami contenuti nella disposizione alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e all’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 valgono a delimitare l’ambito dei destinatari e non la tipologia dei trattamenti agevolati. Il beneficio ha quindi natura esclusivamente soggettiva. Appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia sulla spettanza dell’esenzione, involgendo il rapporto pensionistico e la correttezza della quantificazione dell’importo erogato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione categoria CTPS con decorrenza 1° gennaio 2024, ha chiesto all’INPS di applicare l’esenzione IRPEF sul trattamento in godimento, invocando lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere riconosciutogli per le missioni svolte in Bosnia Erzegovina nel 2003 e per l’infermità conseguentemente diagnosticata.
L’INPS ha respinto l’istanza il 19 settembre 2025, sostenendo che la detassazione spetta ai soli titolari di pensione di privilegio correlata all’evento. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto all’esenzione e per la condanna dell’Istituto a cessare la ritenuta fiscale.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha anzitutto rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione. Spettano in via esclusiva alla Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica. La lettura omnicomprensiva della giurisdizione contabile assorbe anche le questioni fiscali strumentali alla corretta quantificazione dell’importo erogato.
È stata poi respinta l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del ricorso amministrativo: l’art. 153 c.g.c. richiede una formale richiesta all’Amministrazione, nella specie sussistente, seguita dal provvedimento di diniego. Rigettata anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché l’INPS, quale sostituto d’imposta ex art. 64 del d.P.R. n. 600/1973, è tenuto a cessare le trattenute in caso di accoglimento.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il combinato disposto tra l’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 e l’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005. La norma estende l’esenzione alle vittime del dovere, agli equiparati e ai familiari superstiti senza specificare limitazioni sulla tipologia di pensione.
Il Giudice ha richiamato l’orientamento della Cassazione, che ha qualificato il beneficio come di natura esclusivamente soggettiva: Cass. civ., Sez. V, n. 7958 del 25.03.2025, n. 7694 del 23.03.2025 e n. 15056 del 29.05.2024. Ha inoltre dato conto del conforme indirizzo della giurisprudenza contabile, tra cui Sez. I App. n. 39/2025 e Sez. giur. Molise n. 43/2025.
Accolto integralmente il ricorso, la Corte ha affermato il diritto del ricorrente all’esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico in godimento e ha condannato l’INPS a porre fine alla ritenuta fiscale, con liquidazione delle spese di lite a carico dell’Istituto soccombente.
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Nota della Redazione
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