Inottemperanza alla carta docente: termine, commissario ad acta e spese compensate (TAR Lombardia n. 1887 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna al rilascio della carta docente, l’assegnazione del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non è sufficiente a escludere l’inottemperanza quando l’amministrazione non abbia effettuato alcun pagamento, nemmeno parziale, e non abbia dedotto nulla in proposito. Il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento, disponendo per il caso di ulteriore inerzia la nomina di un commissario ad acta. La penalità di mora richiesta dalla parte ricorrente può essere negata quando risulti manifestamente iniqua. La scelta di instaurare distinti giudizi di ottemperanza per l’esecuzione del medesimo titolo, in contrasto con i principi di economicità e di concentrazione, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Con sentenza n. 33/2024, depositata il 31.01.2024, il Tribunale di Lecco ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente, insegnante, la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per complessivi euro 2500,00, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente.
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire il rilascio della carta. L’amministrazione si è costituita senza formulare deduzioni sull’andamento della procedura. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale delimita anzitutto l’oggetto del giudizio: l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario, poiché rispetto a esse, distratte in favore del difensore, non è stata esperita alcuna azione esecutiva in questa sede.
Nel merito, il Collegio rileva che rispetto al titolo, passato in giudicato e notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, quindi, non è contestato nell’an né nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.
Ne deriva l’assegnazione del termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente; l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Il Collegio nega la penalità di mora richiesta dal ricorrente, risultando essa manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato e dell’entità delle somme pretese. Quanto alle spese, il Tribunale osserva che il titolo era stato pronunciato in favore di due insegnanti e che l’esecuzione è stata perseguita con due giudizi distinti. Tale scelta processuale non riflette i principi di economicità e di concentrazione, moltiplicando in sede esecutiva controversie trattate unitariamente in sede di cognizione: di qui la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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