Rinuncia al ricorso rituale e estinzione del processo amministrativo (TAR Toscana n. 71 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, per produrre l’effetto estintivo del processo, deve essere depositata e notificata alle altre parti dal difensore munito di mandato speciale, secondo le formalità previste dall’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm.. Verificata la ritualità della rinuncia, il giudice amministrativo dichiara l’estinzione del processo con sentenza. Le spese di lite degli atti di procedura compiuti sono poste a carico della parte rinunciante, in applicazione dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., ove la controparte ne abbia fatto richiesta.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato la determina dirigenziale con cui il Comune di Firenze lo aveva escluso da una procedura negoziata per la gestione di impianti sportivi comunali, nonché la successiva determina di aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato. La causa veniva chiamata all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026.

Nella pendenza del giudizio, con atto depositato telematicamente il 27 dicembre 2025 e notificato in pari data al Comune resistente e alle controinteressate, il difensore del ricorrente, munito di mandato speciale, dichiarava di voler rinunciare al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato preliminarmente la ritualità della rinuncia. L’atto risultava sottoscritto dal difensore con mandato speciale, depositato telematicamente e notificato alle parti resistenti e controinteressate: tutte le condizioni richieste dall’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm. erano pertanto soddisfatte.

Accertato il rispetto delle formalità, il Tribunale ha dichiarato l’estinzione del processo. La rinuncia regolarmente intervenuta priva di oggetto la domanda e preclude ogni ulteriore pronuncia sul merito dell’impugnazione proposta.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., che ne prevede la liquidazione secondo il criterio della soccombenza per gli atti di procedura compiuti. La controinteressata aveva espressamente richiesto la condanna del rinunciante.

Il Tribunale ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune di Firenze e del raggruppamento controinteressato, liquidandole in euro 3.000,00 oltre oneri accessori di legge per ciascuna delle due parti, con esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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