Ottemperanza al giudicato lavoristico e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 384 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione. Accertato il giudicato e l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione resistente, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, per un valore complessivo di 2.000,00 euro.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi con memoria di mera forma, non ha dato prova di avere adempiuto. La questione giunge così davanti al TAR Sicilia in sede di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza delle condizioni dell’azione esecutiva. Il ricorso risulta notificato in data 7 novembre 2025, mentre la notifica della decisione all’Amministrazione è avvenuta in data 10 aprile 2025. Quando il ricorso è stato proposto, era dunque già decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il giudice richiama l’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, nel testo modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 326/2003. La sentenza portata in esecuzione è passata in giudicato, come da attestazione in atti.
Constatato che l’Amministrazione non ha adempiuto, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un altro funzionario in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di novanta giorni. Il commissario opera senza ulteriore compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Sul punto il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lettera l), della legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Sono citati, tra gli altri, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Le spese di giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, sono liquidate in 500,00 euro, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, in ragione del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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