Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel ricorso ZTL Bus (TAR Toscana n. 75 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. La pronuncia di improcedibilità è regolata dagli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm., che consentono al giudice di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. Quanto alle spese di lite, la loro compensazione può essere disposta con motivazione sintetica, quando risulti sufficiente la regolazione già intervenuta in sede cautelare a carico della parte ricorrente.
Il Fatto
Alcune società esercenti il trasporto turistico su gomma hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale di un Comune capoluogo che approva il disciplinare della ZTL Bus, insieme a una serie di atti presupposti adottati negli anni precedenti, tra cui delibere comunali e provvedimenti della società affidataria dei servizi.
Nel corso del giudizio la parte ricorrente, con memoria depositata il 12 dicembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 13 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente. Tale dichiarazione, provenendo dalla stessa parte che ha introdotto il giudizio, incide sull’interesse a una pronuncia di merito e ne preclude l’esame.
Il Tribunale richiama a tal fine gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm., che disciplinano la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nelle ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Sul governo delle spese di lite, il Collegio osserva che nessuna ulteriore regolazione è necessaria per la fase di merito, ritenendo sufficiente la condanna al rimborso già disposta in sede cautelare a carico della parte ricorrente. Le spese relative al merito restano pertanto compensate.
La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa secondo l’ordinario disposto processuale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.