Rinuncia al ricorso e inammissibilità con condanna alla Cassa delle ammende (Cass. pen. Sez. II n. 34176 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente presentata dal difensore munito di procura speciale, determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione, non essendo stata prospettata l’esistenza di una causa a lui non imputabile, configura una ipotesi di soccombenza. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, aveva confermato un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata. Il provvedimento genetico riguardava un’indagine per associazione per delinquere dedita al traffico illecito di fitofarmaci, adulterazione di prodotti fitosanitari, violazione di sigilli e autoriciclaggio, con sequestro finalizzato alla confisca diretta di una somma di denaro e delle quote e dei beni aziendali di una società.

Il ricorso articolava tre motivi, concernenti la competenza territoriale, la tardiva iscrizione del reato associativo con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni e, infine, l’insussistenza del fumus commissi delicti, l’erronea individuazione del profitto e la carenza del periculum in mora. Nelle more del giudizio di legittimità è pervenuta la rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che in data 22/09/2025 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso, formulata dal difensore munito di procura speciale rilasciata dall’indagato in proprio e quale legale rappresentante della società coinvolta. La rinuncia risulta ritualmente presentata e, pertanto, integra una causa di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

La Corte ha quindi esaminato l’effetto della rinuncia sull’interesse del ricorrente alla decisione. Il ricorrente non ha prospettato che la rinuncia sia intervenuta per causa a lui non imputabile. Il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione configura, dunque, una ipotesi di soccombenza.

Da tale qualificazione la Corte ha fatto discendere le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 616 cod. proc. pen.: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quantificata in euro 3.000,00.

La decisione non affronta nel merito i motivi di ricorso, assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità per rinuncia, e si esaurisce nella verifica della ritualità dell’atto e nella sua qualificazione processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *