Sequestro per equivalente dei beni del coniuge separato richiede prova disponibilità esclusiva (Cass. pen. Sez. II n. 34177 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, quando il bene sia formalmente intestato a terzi, la prova che l’acquisto sia stato compiuto con provvista fornita in tutto o in parte dall’indagato costituisce presunzione iuris tantum della natura fittizia dell’intestazione, alla quale il formale intestatario può opporsi adducendo elementi indicativi della riconducibilità del cespite alla sua sfera di interesse economico. Nell’ipotesi di acquisti effettuati in regime di separazione dei beni, la misura ablatoria va esclusa quando sia accertato che il reddito del coniuge estraneo al reato, il quale rivendichi determinati beni, sia tale da giustificarne l’acquisto; in caso contrario resta a carico del coniuge rivendicante la prova della disponibilità esclusiva degli stessi, fatti salvi i beni di natura strettamente personale. Il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari reali può avere ad oggetto soltanto violazioni di legge e non pretesi vizi della motivazione.
Il Fatto
Il pubblico ministero presso la Procura europea aveva disposto, nei confronti degli indagati quali amministratori di diritto e di fatto di una società, il sequestro preventivo, diretto o per equivalente, del profitto del reato di truffa, per aver ottenuto indebitamente un finanziamento europeo a fondo perduto. All’atto dell’esecuzione furono sequestrati, nell’abitazione di una terza, coniuge convivente di uno degli indagati, gioielli di foggia femminile e diamanti custoditi in un borsello.
La terza, in regime di separazione dei beni dal marito, propose istanza di riesame, allegando che i preziosi erano di sua esclusiva proprietà e disponibilità, acquistati direttamente o ricevuti in regalo dai genitori, con produzione di scontrini e dichiarazioni di gioiellieri e parenti. Il Tribunale di Napoli respinse la richiesta e confermò il decreto di sequestro, sicché la ricorrente si rivolse alla Cassazione deducendo violazione degli artt. 321, comma 2, e 322-ter cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità, perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. Richiama il principio per cui il ricorso avverso le misure cautelari reali può dedurre solo violazioni di legge e non pretesi vizi della motivazione, rilevando che il collegio del riesame ha fatto corretta applicazione dei criteri dell’art. 321 cod. proc. pen. e ha reso motivazione articolata e non apparente.
La Corte ribadisce che, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, la prova che l’acquisto del bene formalmente intestato al terzo sia avvenuto con provvista dell’indagato integra presunzione iuris tantum di fittizia intestazione (Sez. III n. 11497 dell’11.02.2015, Trotta, Rv. 262695-01). In caso di acquisti in regime di separazione dei beni, la misura va esclusa se il reddito del coniuge estraneo è tale da giustificare l’acquisto; diversamente, grava sul coniuge rivendicante la prova della disponibilità esclusiva, salvi i beni strettamente personali (Sez. III n. 6595 del 26.10.2016, dep. 2017, P.m. in proc. Babetto, Rv. 270747-01).
Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la produzione documentale: le certificazioni delle gioiellerie erano irrituali, acquisite senza la forma dell’art. 391-bis cod. proc. pen., con incertezza sulla provenienza; le autocertificazioni della stessa ricorrente non hanno rilevanza, provenendo dalla parte richiedente; la dichiarazione sostitutiva della madre non ha efficacia dimostrativa nel processo penale.
Quanto ai redditi, il Tribunale ha osservato che la ricorrente aveva dichiarato redditi insufficienti a giustificare l’acquisto dei preziosi e ne ha desunto, con ragionamento logicamente ineccepibile, che i beni fossero nel compossesso dell’indagato e acquistati con risorse provenienti dai reati. La ricorrente non ha contestato la ritenuta irrilevanza probatoria delle dichiarazioni e ha reiterato le considerazioni del riesame, incorrendo così nel vizio di genericità. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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