Ricettazione di prodotti contraffatti e distinzione dall’incauto acquisto (Cass. pen. Sez. II n. 34175 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, il criterio distintivo rispetto alla contravvenzione di incauto acquisto di cui all’art. 712 cod. pen. risiede nell’elemento psicologico: nel delitto l’agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta, o quantomeno si rappresenta la concreta possibilità di tale provenienza con relativa accettazione del rischio; nella contravvenzione si configura invece una condotta colposa, consistente nella mera mancanza di diligenza nella verifica dell’origine del bene. Non integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 1, comma 7, D.L. n. 35 del 2005 l’acquirente che non sia consumatore finale per uso personale, perché partecipa alla catena di distribuzione. Ai fini della consumazione della ricettazione non è necessaria la materiale traditio della res, essendo sufficiente l’accordo tra le parti. La particolare tenuità di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen. è circostanza attenuante, non figura autonoma di reato, e non incide sul computo del termine di prescrizione.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca, confermava la responsabilità dell’imputato per ricettazione di prodotti informatici recanti marchio Microsoft contraffatto e di carica batterie con marchio Samsung contraffatto, dichiarando estinti per intervenuta prescrizione gli ulteriori reati di tentata introduzione nel territorio dello Stato dei medesimi prodotti. Rideterminava quindi la pena in mesi nove di reclusione ed euro 350,00 di multa, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo la mancata riqualificazione del fatto nell’illecito amministrativo o nell’incauto acquisto, l’omessa motivazione sulla forma tentata dei delitti, la mancata declaratoria di prescrizione e il vizio di motivazione sulla consapevolezza della provenienza illecita dei beni.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, invertendo l’ordine dei motivi per ragioni di priorità logico-giuridica. Il quarto motivo è stato ritenuto non consentito e manifestamente infondato, perché riproponeva pedissequamente censure già dedotte in appello e disattese, invocando di fatto una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.

Il collegio di merito aveva provato la piena cognizione dell’imputato valorizzando congiuntamente più elementi: l’acquisto tramite piattaforma non riconducibile ai titolari dei marchi, il prezzo irrisorio rispetto al valore di mercato e l’esercizio pluriennale dell’attività di commercio al dettaglio di telefonia, che rendeva l’imputato in grado di distinguere i prodotti autentici da quelli contraffatti.

Manifestamente infondato è stato ritenuto anche il primo motivo. La Corte ha ribadito il consolidato orientamento di legittimità sul criterio distintivo tra ricettazione e incauto acquisto, richiamando Sez. U n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, nonché le successive pronunce conformi. Ha inoltre escluso l’illecito amministrativo, richiamando Sez. U n. 47164 del 20/12/2005, Marino e Sez. U n. 22225 del 19/01/2012, Micheli, che riserva la fattispecie al solo acquirente finale per uso strettamente personale.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha riconosciuto l’omessa pronuncia della Corte territoriale, ma ha chiarito che l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso avverso una sentenza che non esamini un motivo di appello ab origine manifestamente infondato non richiede la sola verifica del mancato esame. Nel caso concreto la censura era priva di specificità e comunque infondata: la materiale ricezione dei beni presso l’esercizio commerciale e la destinazione dei pacchi sequestrati al medesimo esercizio integrano la consumazione del reato, non essendo necessaria la materiale traditio.

Infine, il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. La particolare tenuità è circostanza attenuante e non figura autonoma di reato, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte cost. n. 105 del 18/04/2014, con conferme successive. Il termine di prescrizione va quindi computato sul massimo edittale dell’ipotesi-base, aumentato per gli eventi interruttivi e per la sospensione, cosicché i reati non erano estinti alla data della pronuncia di secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *