Rinuncia al ricorso non sottoscritta dalla parte e sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10308 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione priva dei requisiti dell’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., perché non sottoscritta personalmente dalla parte e depositata da un difensore munito di procura speciale alle liti che non comprende il potere di rinunciare, non produce l’estinzione del giudizio. Tale atto rivela però il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione e determina, per questa diversa ragione, la inammissibilità del ricorso. Ne deriva la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti costituite, restando esclusi i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

Un lavoratore aveva convenuto il proprio datore di lavoro, un ente locale, per ottenere il pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall’art. 24 del CCNL Enti locali per il periodo dal 01.01.2004 al 31.12.2008, oltre al risarcimento del danno da usura psico-fisica per non avere goduto del riposo settimanale, avendo prestato attività lavorativa anche alla domenica.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 55/2021, aveva rigettato il gravame del lavoratore. Questi ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’ente locale ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità il difensore del ricorrente ha depositato memoria contenente dichiarazione di rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’atto di rinuncia depositato dal difensore. Rileva che esso non è stato sottoscritto personalmente dalla parte ricorrente e che il difensore, in base alla procura speciale alle liti rilasciatagli per il giudizio di legittimità, non ha il potere di rinunciare al ricorso per cassazione.

Ne consegue l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che l’atto è inidoneo a produrre l’effetto dell’estinzione del giudizio di cassazione. Sul punto la Corte richiama i precedenti Cass. n. 1844 del 1976, Cass. n. 7242 del 2010 e Cass. n. 901 del 2015.

Il medesimo atto rivela tuttavia il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, come affermato da Cass. n. 22806 del 2004, Cass. n. 23161 del 2013 e Cass. n. 19907 del 2018. La rinuncia, pur inefficace sul piano estintivo, manifesta la volontà della parte di non coltivare più la pretesa.

In ragione di tale sopravvenienza, con conseguente cessazione della materia del contendere, il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

La Corte esclude infine i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012: vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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