Potere-dovere del giudice di rideterminare la sanzione disciplinare sproporzionata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10309 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice ordinario è titolare non di una mera facoltà ma di un potere-dovere di rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Tale potere non è subordinato ad alcuna richiesta dell’amministrazione datrice di lavoro, né alla condizione che sia stata formulata dall’ente pubblico nel giudizio di merito. La disciplina dell’art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001, introdotta dall’art. 21 del d.lgs. n. 75/2017, ha natura processuale: essa trova applicazione ratione temporis nel momento in cui il potere giurisdizionale poteva essere esercitato, a prescindere dalla data di commissione dell’illecito disciplinare.

Il Fatto

Il dipendente, impiegato amministrativo in servizio presso una sede dell’I.N.P.S., era stato destinatario di una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un mese. L’addebito riguardava un allontanamento dal posto di lavoro, non autorizzato e non registrato mediante timbratura del badge.

Il Tribunale aveva accolto l’impugnazione del lavoratore, dichiarando illegittima la sanzione e annullandola per difetto di proporzionalità. La Corte di Appello ha respinto il gravame dell’Istituto, escludendo il carattere fraudolento della condotta e ritenendo non configurabile alcun danno o disservizio. Ha inoltre disatteso la richiesta di rideterminazione della sanzione, in quanto proposta solo in appello. L’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articola in due sottocensure. La prima, relativa all’omessa e contraddittoria motivazione, è dichiarata inammissibile: la Corte territoriale ha valutato la portata oggettiva e soggettiva della condotta ed ha esplicitato le ragioni del diniego di riconduzione della stessa alle ipotesi sanzionate dal regolamento di disciplina. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al solo minimo costituzionale, individuabile nella mancanza, apparenza o manifesta contraddittorietà della motivazione.

La seconda sottocensura è invece accolta. La questione riguarda la doverosità della rideterminazione giudiziale della sanzione quando l’amministrazione non l’abbia espressamente sollecitata. La Corte ricostruisce la ratio dell’art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001, che richiama la gravità del comportamento e lo specifico interesse pubblico violato.

Il legislatore delegato ha recepito le indicazioni del parere del Consiglio di Stato n. 916 del 2017, volto a scongiurare il rischio che il difetto di proporzionalità si traduca in impunità del dipendente. Il potere di rimodulazione non integra uno sconfinamento del giudice nell’amministrazione e non lede il diritto di difesa.

La Corte ritiene non dirimente il dato letterale. Escludere la doverosità attribuirebbe al giudice una discrezionalità assoluta, rendendo la norma irragionevole e contrastante con l’esigenza di tutelare gli interessi pubblici. Poiché il potere disciplinare del datore pubblico non è discrezionale, si afferma che il legislatore ha inteso attribuire al giudice il potere-dovere di rideterminare la sanzione.

Ne consegue che la sentenza impugnata, che non ha rideterminato la sanzione per la ritenuta tardività della richiesta, non è conforme a tali principi. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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