Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese non dovuta d’ufficio (TAR Calabria n. 1067 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, anche integrato da motivi aggiunti, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm. Il rinunciante è tenuto al pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La compensazione delle spese costituisce pertanto evenienza eccezionale, che presuppone una valutazione positiva delle ragioni che l’hanno determinata e non può fondarsi sulla sola richiesta della parte. La successione per incorporazione nel rapporto processuale legittima la condanna della società incorporante al pagamento delle spese.
Il Fatto
Una società ricorrente impugnava davanti al TAR Calabria il bando di una gara articolata in cinque lotti, indetta per l’affidamento di un appalto integrato di lavori e servizi, unitamente al disciplinare di gara. Oggetto di censura erano la suddivisione in lotti e il vincolo di aggiudicazione di un solo lotto per concorrente, con le correlate regole di assegnazione in caso di aggiudicazione plurima.
Con motivi aggiunti la stessa società impugnava i dispositivi del Commissario straordinario recanti l’approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica dei singoli stralci. Nel corso del giudizio la ricorrente, a seguito della fusione per incorporazione in altra società, vedeva subentrare quest’ultima nel rapporto processuale. Sopravvenuta l’evoluzione della gara, la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti, chiedendo l’integrale compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia e ne trae la conseguenza processuale prevista dall’art. 84 cod. proc. amm.: il processo si estingue. La rinuncia opera sull’intero oggetto del giudizio, comprensivo dei motivi aggiunti, senza necessità di esame nel merito delle censure articolate avverso il bando e i provvedimenti commissariali.
Il thema decidendum si sposta quindi sulle spese. Il giudice richiama il principio per cui il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La regola è dunque quella della soccombenza, mentre la compensazione resta evenienza derogatoria.
Il Collegio verifica l’esistenza di ragioni idonee a giustificare la deroga e non le rinviene. La richiesta di integrale compensazione avanzata dalla ricorrente non viene accolta: la sola volontà della parte non integra quella “circostanza” che consente di disporre la compensazione. Il giudice amministrativo conserva sul punto un potere discrezionale, ma lo esercita negativamente quando manchi una ragione obiettiva di disarmo delle pretese economiche.
Quanto alla individuazione del soggetto condannato, il Collegio tiene conto della fusione per incorporazione intervenuta in corso di causa. La società incorporante, subentrata senza soluzione di continuità in tutti i rapporti giuridici facenti capo all’incorporata e resasi espressamente titolare delle domande, è destinataria della condanna alle spese. L’art. 84, comma 2, cod. proc. amm. trova così applicazione nei suoi confronti.
Le spese vengono liquidate in duemila euro, oltre oneri e accessori di legge, in favore di ciascuna delle due parti resistenti costituite, la società appaltante e il Commissario straordinario. La sentenza è dichiarativa dell’estinzione e condanna al pagamento, con ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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