Esigenze istruttorie sul transito promiscuo di filobus e autobus elettrici sulla strada parco (TAR Abruzzo n. 22 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., dispone un’incombente istruttorio quando la documentazione in atti non sia sufficiente a dirimere i contrasti fattuali tra le parti, in particolare riguardo alla natura e alla frequenza del passaggio di mezzi su un’infrastruttura di trasporto pubblico. L’accertamento dell’uso promiscuo di un tracciato autorizzato al servizio filoviario, con l’impiego di mezzi ausiliari come autobus elettrici, richiede una verifica documentale puntuale sulla base dei titoli autorizzativi e dei nulla osta di sicurezza rilasciati dall’autorità competente.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’abitazione prospiciente la c.d. strada parco tra Pescara e Montesilvano, ha impugnato gli atti con cui la Regione Abruzzo ha autorizzato l’esercizio del nuovo servizio di trasporto filoviario, nonché la determina che ha previsto l’impiego di autobus elettrici come mezzi ausiliari in caso di indisponibilità dei filobus. Nel corso del giudizio, il Comune di Pescara e la società di trasporto hanno fornito ricostruzioni divergenti circa la circolazione effettiva di autobus elettrici sul tracciato, negando che si sia ripristinato il servizio temporaneo autorizzato in via provvisoria. La ricorrente ha invece sostenuto che tali mezzi continuino a transitare, anche sulla tratta antistante la propria abitazione, sollevando profili di sicurezza e di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che le memorie difensive delle parti resistenti contengono affermazioni contraddittorie. Da un lato si esclude che autobus elettrici circolino sulla strada parco in regime di esercizio provvisorio, dall’altro si ammette che gli stessi – autorizzati con successive determine – siano impiegati come mezzi di scorta in caso di manutenzione o avaria dei filobus. Emerge quindi la necessità di chiarire se il nulla osta tecnico rilasciato dall’ANFISA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 753/1980 abbia effettivamente riguardato anche il transito di tali autobus, o se il suo oggetto sia circoscritto al solo sistema filoviario, come suggerirebbe il tenore letterale del parere.
Il tribunale sottolinea come il binomio mezzo-tracciato, più volte emerso nei giudizi che hanno riguardato l’opera pubblica, imponga una verifica rigorosa circa la compatibilità dell’eventuale uso promiscuo dell’infrastruttura con la normativa di sicurezza. In particolare, la circostanza che il regolamento di esercizio preveda l’impiego di mezzi ausiliari di lunghezza analoga ai filobus non può esimere dal verificare se tale impiego sia stato effettivamente autorizzato e se le relative condizioni di sicurezza siano state valutate dall’Agenzia.
Ritiene pertanto necessario disporre un’istruttoria documentale, chiedendo a TUA, Regione e Comune una relazione circostanziata su: l’effettivo passaggio di autobus elettrici sul tracciato dopo l’introduzione del servizio filoviario; le esigenze che hanno giustificato il loro impiego; la corretta base normativa di tale circolazione; le ragioni per cui non si sia preferito ricorrere alla sostituzione con altri filobus in caso di guasto dei singoli mezzi. Analoghi chiarimenti sono richiesti all’ANFISA sulla portata del proprio nulla osta e sulla sussistenza di profili di sicurezza legati all’eventuale uso promiscuo dell’infrastruttura, in particolare nel tratto antistante l’abitazione della ricorrente.
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Nota della Redazione
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