Criteri ambientali minimi e obbligo di conformazione della legge di gara (TAR Toscana n. 1067 del 14.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La non conformità della legge di gara alle prescrizioni in materia di criteri ambientali minimi non integra una clausola immediatamente escludente e non impone l’impugnazione tempestiva del bando, potendo la censura essere proposta avverso l’aggiudicazione, senza che la partecipazione alla procedura valga come acquiescenza. L’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di inserire nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali i CAM individuati dai decreti ministeriali pertinenti, senza che l’obbligo possa essere assolto mediante eterointegrazione o generico rinvio alla normativa vigente. L’obbligo di recepimento ha natura sostanziale e non meramente formale, perché le prescrizioni dei CAM mirano a conformare l’esecuzione della prestazione contrattuale. Ove la stazione appaltante abbia ricondotto l’oggetto dell’affidamento a un codice CPV richiamato dall’allegato al decreto ministeriale, essa si è autovincolata all’applicazione dei relativi criteri.
Il Fatto
La Provincia di Siena indiceva una procedura per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino post incidenti mediante pulizia della piattaforma stradale e reintegro delle matrici ambientali, con importo a base d’asta e durata indicati negli atti. Alla gara partecipavano due operatori. All’esito delle valutazioni tecniche la controinteressata si classificava prima, con un punteggio superiore a quello della ricorrente, e l’aggiudicazione veniva disposta con determinazione dirigenziale.
La ricorrente impugnava gli atti di gara e, in via strumentale, chiedeva l’ostensione della documentazione, poi ottenuta in corso di giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere. Con motivi aggiunti censurava l’aggiudicazione per la mancata comprova della disponibilità dei centri logistici dichiarati; con il ricorso introduttivo deduceva il contrasto tra legge di gara e criteri ambientali minimi, chiedendo in subordine l’esame di tale censura.
La Motivazione della Corte
Il collegio applica i principi dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2015 e scrutinа anzitutto i motivi aggiunti. Il disciplinare prevedeva l’attribuzione del punteggio per il sub-criterio relativo al numero e alla dislocazione dei centri logistici operativi, con comprova documentale quale condizione per la stipula del contratto. La ricorrente contestava la mancata dimostrazione della disponibilità di sei ulteriori centri, qualificati però dall’aggiudicataria come strutture di supporto per attività specialistiche e non come centri logistici operativi. Poiché il punteggio era stato attribuito sulla base delle dichiarazioni e nessuna censura investiva la logicità di tale attribuzione, la doglianza è respinta.
Passando al ricorso introduttivo, il Tribunale disattende l’eccezione di irricevibilità. Le clausole difformi dai CAM non sono immediatamente escludenti e non impongono l’impugnazione del bando nel termine perentorio, come affermato in propri precedenti e in Cons. Stato n. 2795 del 2023 e n. 8773 del 2022. La partecipazione alla gara non vale quindi come acquiescenza.
Nel merito, la tesi delle resistenti sull’estraneità dei CAM all’oggetto dell’affidamento non convince. È la stessa stazione appaltante ad aver ricondotto le prestazioni al codice CPV richiamato dall’allegato al d.m. 23.06.2022, con conseguente autovincolo all’applicazione dei relativi criteri; né la qualificazione appare macroscopicamente illogica, considerate le attività di spazzamento, lavaggio e rimozione dei detriti.
Nemmeno le ulteriori difese sono sufficienti. Secondo la giurisprudenza richiamata, i CAM costituiscono obblighi immediatamente cogenti e il loro rispetto è sostanziale, non formale, trovando riferimento negli artt. 9 e 41 Cost. L’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 non consente il ricorso all’eterointegrazione, e i riferimenti generici alla tutela ambientale contenuti negli atti di gara non recepiscono le clausole contrattuali e i criteri premianti dei CAM pertinenti. Il motivo è dunque fondato.
Ne consegue l’annullamento dell’intera legge di gara e degli atti conseguenti. Il Tribunale esclude il subentro nel contratto, dovendo la procedura essere riavviata dalla formulazione della legge di gara, e compensa integralmente le spese per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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