Partecipazione societaria acquisita prima del parere: non luogo a deliberare (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 161 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 costituisce un vaglio preventivo che deve necessariamente precedere la stipula dell’atto negoziale di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione, anche indiretta. Qualora l’Amministrazione abbia già perfezionato l’acquisto prima del pronunciamento della Corte o della scadenza del termine previsto per il controllo, l’invio del provvedimento integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello legislativo, che non consente l’esercizio dei poteri di verifica nei tempi e con gli esiti prescritti. Ne deriva il non luogo a deliberare, restando impregiudicate le altre funzioni di controllo e le eventuali ipotesi di responsabilità.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’acquisto, proporzionale alla propria quota di partecipazione nella società controllata, di una quota del capitale sociale di una società consortile interamente pubblica, affidataria in house providing della gestione del servizio idrico integrato di ambito provinciale. La stessa deliberazione è stata attribuita valore di autorizzazione e ratifica postuma dell’atto di acquisto sottoscritto in precedenza dal Presidente della società partecipata.

Il percorso di ingresso nella compagine del gestore unico provinciale era stato programmato da tempo dalla Conferenza d’Ambito competente. L’aumento di capitale del consorzio, riservato alla società partecipata dal Comune, è stato sottoscritto in data anteriore alla stessa deliberazione consiliare che lo ha approvato.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla lettera dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che impone all’Amministrazione di inviare l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione alla Corte dei conti e consente di procedere solo dopo il pronunciamento o la scadenza del termine. Il comma 4 ammette che l’Amministrazione si discosti da un parere negativo, motivando analiticamente, ma presuppone che il negozio non sia ancora stipulato.

Sul punto la Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/22 del 3 novembre 2022, resa in sede di questione di massima. Nonostante il nomen juris di “parere”, il pronunciamento postula una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti. L’invio di un provvedimento di acquisizione già eseguito non consente alla Corte di esercitare i propri poteri secondo la procedura prescritta, né consente all’esito di sfociare nell’onere motivazionale del comma 4. La Sezione richiama anche la propria precedente deliberazione nella medesima materia.

La funzione attribuita dall’art. 5 TUSP si colloca nel passaggio dalla disciplina pubblicistica a quella privatistica, con l’intento di sottoporre a valutazione i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa prima che sia attuata. Il comportamento tenuto dal Comune integra pertanto violazione di una norma inderogabile: l’acquisizione, anche indiretta, deve avvenire solo dopo il pronunciamento o la scadenza del termine.

Né valgono ragioni di urgenza, che nel caso concreto non risultano spiegabili, essendo il percorso di ingresso già scadenzato da tempo. L’anticipazione dell’operazione sottrae al giudizio obbligatorio della Corte la verifica dei requisiti della fattispecie, compresa la conformità a espresse previsioni legislative. Restano ferme le altre funzioni di controllo, tra cui quella sui piani annuali di revisione delle partecipazioni ex art. 20 TUSP, e le eventuali ipotesi di responsabilità secondo le regole ordinarie.

La Sezione dichiara quindi il non luogo a deliberare in relazione alla deliberazione consiliare, disponendone la trasmissione al Sindaco e la pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del comma 4.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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