Parere positivo su società in house per gestione rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 119 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione è sottoposto al controllo della Corte dei conti, che si colloca tra la fase pubblicistica della determinazione e quella privatistica dell’attuazione. L’onere di analitica motivazione può essere assolto anche per relationem agli atti dell’ente di governo dell’ambito, purché il complesso documentale fornisca contezza dei profili di convenienza economica, sostenibilità finanziaria ed efficienza. La sostenibilità finanziaria va valutata su piano oggettivo e soggettivo. La mancata motivazione sulla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato non determina di per sé esito negativo, ma impone all’ente di operare le necessarie verifiche e cautele.

Il Fatto

Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha disposto la costituzione di una nuova società in house, assumendo una partecipazione diretta, nell’ambito dell’affidamento in house providing del servizio pubblico economico a rete di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino di riferimento.

L’operazione trae origine dalla scelta dell’Assemblea del Consiglio di bacino, che ha affidato il servizio alla costituenda società per una durata quindicennale, approvando la relazione motivata, il piano economico finanziario asseverato, lo schema di contratto di servizio, lo statuto e la convenzione per il controllo analogo. Il Comune ha dato atto del rinvio per relationem a tali atti e della consultazione pubblica esperita senza osservazioni. La questione perviene alla Corte per il parere di conformità ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la funzione di controllo introdotta dalla legge n. 118/2022, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, che la colloca tra la determinazione pubblicistica e la sua attuazione privatistica, con parametri e tempi definiti. La fattispecie rientra nelle ipotesi di scrutinio, poiché l’ente assume per la prima volta la qualità di socio in una nuova società.

Quanto agli artt. 7 e 8 Tusp, il provvedimento risulta adottato con delibera del Consiglio comunale, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c). I vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 Tusp appaiono rispettati: l’attività rientra nella produzione di un servizio di interesse generale.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. Il primo è suffragato dal piano economico finanziario asseverato, con indicatori reddituali e patrimoniali adeguati; il secondo dalla attestazione della copertura della spesa nel bilancio di previsione. La Sezione però rileva che mancano specifiche indicazioni sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica e richiama l’obbligo di monitoraggio e di accantonamento ex art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011.

La convenienza economica e i principi di efficienza, efficacia ed economicità sono ritenuti assolti mediante il rinvio agli atti del Consiglio di bacino, che contengono un’analisi di benchmark rispetto agli affidamenti tramite gara, ai fabbisogni standard e ai dati dell’autorità ambientale.

Infine, sull’art. 5, comma 2, Tusp, la deliberazione comunale non risulta motivata in ordine alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La Sezione non ne trae ragione di esito negativo, presumibilmente in ragione delle caratteristiche del servizio affidato, ma rende il parere positivo con le precisazioni sui paragrafi 3.3 e 3.5.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *