Rinuncia agli atti accettata e estinzione del processo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 309 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio proposta dal ricorrente e accettata dalla parte resistente determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., applicabile al processo contabile. L’accettazione della controparte è condizione necessaria perché la rinuncia produca l’effetto estintivo, non essendo sufficiente la sola dichiarazione unilaterale del rinunciante. In difetto di opposizione, le spese processuali restano compensate tra le parti, con pronuncia di «nulla per le spese». Il giudice non esamina nel merito le questioni prospettate, che restano assorbite dalla definizione in rito del rapporto processuale.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza fino al 30.05.2012, ha impugnato il decreto con cui il Centro Informativo Amministrativo Nazionale ha liquidato la pensione ordinaria definitiva a decorrere dal 31.05.2017. La doglianza riguardava il mancato computo dei contributi versati durante il periodo di ausiliaria e il rigetto dell’istanza amministrativa del 02.03.2023.
Il resistente ha replicato che la mancata valorizzazione dipendeva dal raggiungimento dell’aliquota di rendimento dell’80 per cento ex art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, richiamando gli artt. 1864 e 1871 del C.O.M. e l’art. 1, commi 707 e 708, legge n. 190/2014. Il ricorrente aveva dedotto la violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione. Prima dell’udienza ha però rinunciato al giudizio, chiedendo l’estinzione con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La decisione si colloca sul piano meramente processuale. Il Collegio rileva che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti e che tale rinuncia è stata accettata dal resistente in udienza. L’incontro delle due dichiarazioni perfeziona il presupposto dell’estinzione del processo.
Il giudice contabile applica la disciplina dell’art. 306 cod. proc. civ., richiamata dalle norme processuali contabili. La rinuncia non opera automaticamente: produce effetto solo se accettata dalla controparte, perché l’accettazione consolida l’esito estintivo ed esclude che il rinunciante possa riproporre la domanda.
Quanto alle spese processuali, la Corte rileva che non sussistono ragioni per addossarle ad alcuna delle parti. La pronuncia è quindi di «nulla per le spese», in coerenza con la richiesta formulata dal ricorrente e non opposta dal resistente.
Nessuna valutazione viene espressa nel merito della pretesa pensionistica. Le censure di illegittimità costituzionale e le questioni sul computo dei contributi di ausiliaria restano assorbite dalla definizione in rito. Il giudice fissa infine il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Nota della Redazione
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