Gratuità assoluta per i componenti delle Commissioni locali per il paesaggio (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 21 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 183, comma 3, d.lgs. n. 42 del 2004 si applica anche alle Commissioni locali per il paesaggio disciplinate dall’art. 148 del medesimo decreto, ancorché la loro disciplina organizzativa sia demandata alla legislazione regionale. Il divieto di corresponsione di compensi riguarda anche i componenti esterni e non è derogabile né in ragione della composizione dell’organo, né mediante la clausola di invarianza finanziaria. Resta ammesso, nei casi consentiti dall’ordinamento e nel rispetto della clausola, il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ontologicamente distinto dal compenso. La legge n. 49 del 2023 sull’equo compenso non trova applicazione, difettando il presupposto della prestazione professionale di natura sinallagmatica.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune di Napoli chiedeva alla Sezione regionale di controllo per la Campania un parere sulla possibilità di riconoscere compensi ai componenti della Commissione locale per il paesaggio, composta, per previsione della legislazione regionale, da professionisti esterni all’amministrazione comunale dotati di elevata qualificazione tecnico-scientifica. L’ente prospettava la soluzione interpretativa secondo cui il divieto di cui all’art. 183, comma 3, d.lgs. n. 42 del 2004 riguarderebbe le sole commissioni “istituzionali” disciplinate direttamente dal Codice e non le Commissioni locali, con possibilità di remunerare i commissari senza nuovi oneri mediante l’utilizzo dei diritti di istruttoria.
La Sezione campana, rilevata la disomogeneità degli orientamenti sul territorio nazionale e la peculiarità della disciplina regionale, rimetteva al Presidente della Corte dei conti, per il deferimento alle Sezioni riunite, una questione di massima: se l’art. 183 citato trovi applicazione alle Commissioni locali e se, in caso affermativo, possa riconoscersi un compenso ai componenti esterni nel rispetto dell’invarianza finanziaria.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite confermano la ricostruzione sistematica della deliberazione n. 14/SSRRCO/QMIG/2026: la legge n. 1 del 2026 ha integrato la funzione consultiva generale di cui all’art. 7, comma 8, l. n. 131 del 2003, ampliandone l’oggetto alle questioni concernenti attuazione del PNRR e del PNC, senza introdurre un modello separato. Il deferimento resta ammissibile anche per questioni di contabilità pubblica non legate al PNRR e il decorso del termine perentorio di trenta giorni non estingue la funzione consultiva né preclude la rimessione nomofilattica, che risponde all’esigenza di uniforme interpretazione dell’ordinamento contabile.
Sul merito, la Corte muove dal quadro costituzionale: la tutela del paesaggio è valore primario ex art. 9 Cost. e la competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lett. s), Cost. consente alle Regioni solo spazi di intervento organizzativo e procedimentale, non derogatori delle regole essenziali del Codice. Le Commissioni locali per il paesaggio trovano il loro fondamento normativo nell’art. 148 d.lgs. n. 42 del 2004, cui la legislazione regionale dà attuazione conformando esclusivamente gli aspetti organizzativi: esse sono pertanto “commissioni previste dal Codice”, come richiesto dall’art. 183, comma 3, la cui locuzione non esige che ogni profilo organizzativo sia regolato dalla fonte statale.
La Corte afferma la natura composita dell’art. 183, comma 3: norma di tutela paesaggistica e norma di contenimento della spesa, che anticipa il principio generale di gratuità della partecipazione agli organi collegiali pubblici espresso dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 78 del 2010, come interpretato costantemente dalla giurisprudenza contabile (tra le altre, la deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG). Il divieto, formulato con la locuzione “alcun compenso”, non distingue tra componenti interni ed esterni: la professionalità è requisito di accesso alla funzione, non titolo per la corresponsione di un compenso, configurandosi la partecipazione quale esercizio di funzione pubblica collegiale e non quale prestazione d’opera professionale.
Esclusa la riconducibilità alla disciplina dell’equo compenso di cui alla legge n. 49 del 2023, che presuppone un rapporto sinallagmatico, la Corte chiarisce che la clausola di invarianza finanziaria non costituisce deroga al divieto ma prescrizione autonoma e complementare: la neutralità finanziaria è limite ulteriore, non presupposto abilitante. Quanto ai rimborsi spese, ontologicamente distinti dal compenso, essi sono ammessi solo se trovino specifico fondamento nell’ordinamento e nel rispetto della clausola, restando esclusa ogni forma che si risolva surrettiziamente in una remunerazione dell’attività.
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Nota della Redazione
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