Rinuncia agli atti e estinzione del giudizio contabile con accettazione della parte (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 236 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la rinuncia agli atti del giudizio, formalmente formulata dal ricorrente, determina l’estinzione del giudizio quando intervenga l’accettazione delle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione. Ai fini della declaratoria di estinzione, l’accettazione della rinuncia è necessaria solo quando nel rapporto processuale già instaurato vi sia una parte costituita portatrice di un interesse alla prosecuzione; non rileva che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello dedotto. La declaratoria di estinzione per rinuncia non dà luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale proveniente dal disciolto Corpo Forestale dello Stato e poi inquadrato nel ruolo degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, aveva chiesto l’accertamento del diritto al computo, ai fini pensionistici, del periodo di quattro anni corrispondente alla durata legale del corso di laurea, antecedente al conseguimento del diploma, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente riliquidazione del trattamento.
Dopo il rigetto delle istanze amministrative, il ricorrente aveva proposto ricorso davanti alla Corte dei conti. L’INPS si costituiva eccependo in via preliminare l’inammissibilità per difetto di previa istanza all’Istituto e, nel merito, l’infondatezza. Il Ministero della Difesa non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha rilevato che, all’udienza pubblica, il patrocinio del ricorrente, presa visione della documentazione integrativa depositata in esito all’istruttoria, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio chiedendo la compensazione delle spese. La difesa dell’INPS, unica amministrazione resistente ritualmente costituita, ha preso atto della rinuncia e l’ha espressamente accettata.
La Corte ha quindi verificato i presupposti processuali dell’estinzione ai sensi dell’art. 110 c.g.c. Quanto al Ministero della Difesa, rimasto contumace, il Giudice ha precisato che l’accettazione della rinuncia è necessaria solo quando nel rapporto processuale già instaurato vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio. Non rileva, a tal fine, che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto, richiamando sul punto Cass. civ. Sez. I n. 6850 del 24.03.2011.
Su queste basi la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per effetto della formale rinuncia del ricorrente e della espressa accettazione dell’INPS, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo. Ha inoltre escluso una pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c.
Va segnalato che la pronuncia non affronta il merito della questione pensionistica, esauritasi sul piano strettamente processuale per la sopravvenuta rinuncia. La decisione resta dunque confinata alla regola sulla rinuncia agli atti e sui suoi effetti estintivi nel rito contabile.
Nota della Redazione
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