Rinuncia agli atti e mancata prova della notifica estinguono il giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 42 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, applicabile al contenzioso pensionistico pubblico, la mancata prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente impedisce la prosecuzione del giudizio. La declaratoria di estinzione immediata del processo consegue alla rinuncia agli atti formalmente depositata dai ricorrenti, che manifesta la volontà di non coltivare ulteriormente la causa. I principi di oralità, concentrazione e immediatezza impongono, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. coerente con gli artt. 24 e 111 Cost. e con i canoni di ragionevole durata ed efficienza processuale.
Il Fatto
Quattro ricorrenti impugnavano davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, i provvedimenti con cui l’INPS aveva conferito e liquidato il trattamento pensionistico. La domanda era diretta alla riliquidazione del trattamento con applicazione dell’aliquota pensionabile del 44% complessivo, in virtù dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.
All’udienza di trattazione il giudice, rilevata l’assenza in atti della prova della notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, disponeva il rinvio con ordinanza, assegnando ai ricorrenti termine per il deposito delle prove. L’ordinanza restava inadempiuta. I ricorrenti depositavano quindi formale rinuncia agli atti; l’INPS, non avendo ricevuto la notifica, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva anzitutto il difetto di prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente, benché il provvedimento fosse stato ritualmente comunicato dalla Segreteria al domicilio digitale indicato in ricorso. L’inadempimento dell’onere istruttorio imposto con la precedente ordinanza preclude ogni verifica del contraddittorio.
A tale rilievo si aggiunge la rinuncia agli atti depositata dai ricorrenti, che il giudice qualifica come indice dell’intenzione di non dare ulteriore impulso al giudizio. La valutazione congiunta dei due elementi conduce alla estinzione immediata del processo.
Il percorso argomentativo si fonda sui principi di oralità, concentrazione e immediatezza propri del rito del lavoro, estesi al contenzioso pensionistico pubblico. In caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, tali principi impongono la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo.
Il giudice richiama gli artt. 24 e 111 Cost. e gli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., dei quali afferma la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, in coerenza con i canoni di ragionevole durata del processo e di efficienza processuale. Nel caso concreto è la stessa dichiarazione espressa delle parti a rendere doveroso l’immediato provvedimento estintivo.
Il dispositivo dichiara l’estinzione del giudizio e nulla dispone per le spese. La decisione è assunta in camera di consiglio dal giudice monocratico.
Nota della Redazione
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