Pensione di inabilità e assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 429 del 12.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità prevista dall’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, che estende ai dipendenti pubblici la disciplina della legge n. 222/1984, è necessario e sufficiente che il lavoratore, cessato da ogni impiego pubblico e privato, versi in una condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendente da causa di servizio. Non integra il requisito la sola inidoneità permanente e assoluta al servizio di istituto accertata dalla commissione medica di verifica, poiché tale giudizio attiene alla idoneità al rapporto di lavoro pubblico e non alla capacità lavorativa generica. Il diritto decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.m. n. 187/1997, con corresponsione dei ratei arretrati, interessi e rivalutazione.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Istruzione, è cessato dal servizio il 16.11.2021 per infermità non dipendente da causa di servizio. Il 23.04.2021 ha presentato istanza di pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, deducendo la propria assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La Commissione medica di 2° grado, con verbale dell’11.11.2021, lo ha ritenuto inabile permanente in modo assoluto al servizio di istituto, senza però riconoscere il requisito dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il ricorrente ha quindi agito in giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, con arretrati, interessi e rivalutazione. L’INPS si è opposto, evidenziando che era già stata conferita la pensione di inabilità per inidoneità al servizio d’istituto, ed ha eccepito in subordine la prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico individua l’oggetto della controversia nel diritto al beneficio di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, che estende ai dipendenti pubblici le previsioni della legge n. 222/1984 in materia di pensione di inabilità. La norma richiede che il lavoratore si trovi nella assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, per infermità non dipendente da causa di servizio, e sia cessato da ogni impiego pubblico e privato.

Poiché la sussistenza del requisito medico-legale era contestata, il Giudice ha disposto con ordinanza n. 92/2023 l’acquisizione di un motivato parere alla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma. L’organo di consulenza, con nota prot. n. 859 del 19.06.2024, ha riconosciuto che il ricorrente, al momento della cessazione dal servizio, versava in condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il parere sottolinea un passaggio argomentativo decisivo. Già all’epoca del giudizio di non idoneità permanente e assoluta al servizio quale dipendente pubblico — adottato in sede di revisione dalla CML di 2° istanza — era acclarata l’elevata fragilità della condizione di autonomia personale. Per gli effetti menomativi della patologia da sclerosi multipla, tutte le attività, anche a ridotta complessità ed elementari, ma richiedenti autonomia e costante mobilità, risultavano di fatto impraticabili. Il ricorrente era dunque concretamente inabile a qualsiasi attività lavorativa, come richiesto dalla norma.

Il Giudice condivide il parere, correttamente formulato, sufficientemente motivato e supportato dalla documentazione in atti, e dichiara fondato il ricorso. Il diritto decorre dalla risoluzione del rapporto di lavoro, in applicazione dell’art. 8, comma 2, d.m. n. 187/1997. L’eccezione di prescrizione è respinta, non essendo decorso il termine quinquennale tra cessazione e domanda. Sono riconosciuti i ratei arretrati, con interessi legali e rivalutazione secondo il criterio della sentenza delle SS.RR. n. 10/2002/QM. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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