Estinzione del giudizio di conto per inutile decorso del quinquennio (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 155 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si estingue, ai sensi dell’art. 150, comma 1, c.g.c., decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della sezione, ove non sia stata depositata la relazione del magistrato istruttore ex art. 145, comma 4, c.g.c. né siano state elevate contestazioni con contestuale istanza di fissazione d’udienza. Il termine decorre dal perfezionamento del deposito, che, nella disciplina transitoria anteriore alla definitiva entrata in vigore di SIRECO, si realizza con la trasmissione a mezzo PEC, secondo il d.P.C.d.C. n. 98/2015. Il successivo reinvio del medesimo conto tramite il nuovo applicativo informatico, in assenza di una puntuale disciplina e in pendenza della transizione, non assume valenza interruttiva o novativa del termine. L’estinzione ha carattere sostanziale, automatico e oggettivo e opera ex lege, indipendentemente da una pronuncia formale, che resta necessaria per le conseguenti comunicazioni.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un ateneo per l’esercizio 2017, resa da un agente contabile. Il magistrato istruttore, con relazione depositata il 3.12.2024, aveva segnalato plurime irregolarità della gestione: utilizzo del fondo oltre lo stanziamento mediante reintegri in corso di esercizio, rimborso di spese ritenute non ammissibili, acquisti di valori bollati non rendicontati separatamente e modalità di redazione del documento contabile ritenute carenti. Da qui la richiesta di sottoporre il conto al giudizio della Sezione, con preclusione del discarico.

L’agente contabile ha eccepito in via preliminare l’estinzione del giudizio ex art. 150 c.g.c., assumendo che il conto era stato trasmesso il 17.7.2018 a mezzo PEC e che la relazione di irregolarità era intervenuta oltre il quinquennio. Nel merito ha chiesto dichiararsi la regolarità del conto, l’intervenuta prescrizione e l’assenza di ammanchi. Il pubblico ministero, all’udienza, ha contestato genericamente l’estinzione, senza prendere posizione sulla specifica eccezione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto ricostruito il quadro applicabile. Sia alla data del 17 luglio 2018, sia a quella risultante da SIRECO (3 dicembre 2019), erano pienamente operativi l’art. 140, comma 3, c.g.c. e l’art. 150, comma 1, c.g.c., applicabili, per l’art. 2, comma 3, dell’Allegato 3 al Codice di giustizia contabile, a tutti i conti presentati dopo il 7 ottobre 2016, a prescindere dall’esercizio di riferimento.

Il Collegio ha poi affrontato il nodo del momento perfezionativo del deposito. Al 17 luglio 2018 non era ancora definitivamente entrato in vigore SIRECO, la cui disciplina operativa è stata emanata solo con il d.P.C.d.C. n. 126/2022. Era pertanto consentito il deposito mediante invio PEC, in forza della disciplina transitoria delle istruzioni allegate al d.P.C.d.C. n. 98/2015, che all’art. 5, comma 4, fissa il perfezionamento della trasmissione telematica al momento della generazione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

Secondo la documentazione prodotta, il deposito avvenuto via PEC il 17 luglio 2018 avrebbe dovuto perfezionarsi al più tardi entro il 18 luglio 2018, con attribuzione del numero di protocollo. La presa in carico non si è invece formalmente perfezionata per disfunzioni operative connesse all’avvio del nuovo applicativo e alla prolungata interruzione del sistema. L’acquisizione a sistema del conto è avvenuta solo il 3 dicembre 2019, all’esito del reinvio tramite l’applicativo che ha attribuito il numero 63078. Proprio su tale data il magistrato istruttore aveva preso a riferimento il deposito, non risultando a sistema la presa in carico del 2018.

Solo in sede collegiale, nel contraddittorio tra le parti, è stato possibile accertare che il deposito era già stato effettuato a mezzo PEC nel 2018. La relazione ex art. 145, comma 4, c.g.c., depositata il 3 dicembre 2024, è dunque intervenuta oltre il quinquennio decorrente dal 18 luglio 2018. Il giudizio deve pertanto ritenersi estinto per decorrenza del termine.

Quanto al successivo invio tramite SIRECO, avvenuto nel corso della fase di transizione e in assenza di puntuale disciplina, la Sezione ha escluso ogni valenza interruttiva o novativa. L’interruzione del termine è prevista in via tassativa dal legislatore; riconoscere al reiterato deposito l’effetto di una nuova costituzione in giudizio equivarrebbe a introdurre una causa di sospensione non prevista, consentendo una dilazione indefinita del perfezionamento del deposito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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