Rinuncia del difensore di fiducia e nomina del difensore d’ufficio: effettività della difesa (Cass. pen. Sez. V n. 35795/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinuncia al mandato difensivo, l’art. 107, comma 3, cod. proc. pen. prevede che la rinuncia non abbia effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o d’ufficio; il giudice deve nominare tempestivamente il nuovo difensore, ma la mancata nomina immediata non integra di per sé una nullità se, nelle more, il difensore rinunciante continua ad assicurare l’assistenza effettiva in udienza e non si verifica un concreto pregiudizio per le prerogative difensive dell’imputato. Il vizio di motivazione sulla nullità processuale è deducibile in cassazione solo come violazione di legge, non come vizio di motivazione, poiché il controllo della Corte sulla correttezza della decisione in rito prescinde dal ragionamento esibito per giustificarla.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per i reati di atti persecutori e lesioni aggravate. La Corte d’appello di Brescia confermava la condanna. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità dell’udienza del 5 dicembre 2023, quando il difensore di fiducia aveva rappresentato la rinuncia al mandato, e il Tribunale, non avendo prova della comunicazione all’imputato, aveva proseguito con l’attività processuale, nominando un difensore d’ufficio solo per l’udienza successiva. L’imputato eccepiva anche la mancata ammissione di testi decisivi e la violazione del principio di correlazione tra l’imputazione e la sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili e infondati i motivi di ricorso. Sulla questione della rinuncia al mandato, ha rilevato un contrasto giurisprudenziale: un orientamento ritiene che la rinuncia imponga al giudice l’obbligo di nominare immediatamente un difensore d’ufficio, a pena di nullità (Sez. 6, n. 27637 del 30/04/2024; Sez. 5, n. 37438 del 25/05/2023); un altro orientamento, invece, afferma che il difensore rinunciante resta onerato della difesa fino alla nuova nomina, e la mancata immediata designazione non comporta nullità (Sez. 2, n. 7313 del 08/01/2025; Sez. 3, n. 41233 del 01/10/2024). La Corte ha composto il contrasto alla luce del principio di effettività della difesa, affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi). Ha quindi chiarito che la nullità non sorge automaticamente, ma solo quando il ritardo nella nomina abbia determinato un concreto pregiudizio per l’imputato. Nel caso di specie, il difensore rinunciante era presente in udienza e aveva assicurato l’assistenza e la partecipazione al contraddittorio, e il giudice aveva nominato il nuovo difensore per l’udienza successiva, senza che si fosse verificato un effettivo vulnus alle prerogative difensive. La Corte ha inoltre precisato che la contestazione della motivazione sulla nullità processuale è inammissibile in cassazione, poiché la correttezza della decisione in rito deve essere dedotta come violazione di legge, non come vizio di motivazione, e il controllo della Corte sul punto prescinde dal ragionamento esibito per giustificarla.
Sui restanti motivi, la Corte ha dichiarato la doglianza sulla mancata assunzione di prove decisive inammissibile, in quanto la difesa aveva solo sollecitato il giudice ad avvalersi dei poteri ex art. 507 cod. proc. pen., non aveva chiesto l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., e il diniego della rinnovazione istruttoria in appello era stato motivato con la genericità dell’istanza, senza che il ricorrente indicasse la decisività delle prove. La doglianza sulla violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per la diversa indicazione del luogo del reato è stata ritenuta infondata, poiché il luogo di consumazione non costituisce un elemento essenziale del fatto, e la variazione non determina uno stravolgimento dell’imputazione. Il quarto motivo, infine, è stato giudicato come una mera manifestazione di dissenso e una richiesta di rivisitazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Implicazioni Pratiche
- Eccezione di nullità per rinuncia al mandato: il difensore, in caso di rinuncia al mandato, deve eccepire la nullità solo se il ritardo nella nomina del nuovo difensore ha cagionato un concreto pregiudizio (es. scadenza di termini perentori, impossibilità di presentare prove); la mera mancata nomina immediata, se il difensore rinunciante ha continuato a svolgere l’incarico in udienza, non integra di per sé nullità; l’eccezione deve essere sollevata tempestivamente, e in cassazione la doglianza va dedotta come violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c), non come vizio di motivazione.
- Rinnovazione istruttoria in appello: per far valere il diniego della rinnovazione istruttoria, il difensore deve specificare, nei motivi di appello, la decisività delle prove richieste, e nel ricorso per cassazione deve indicare in modo analitico le ragioni per cui la motivazione del diniego sarebbe illogica; la mera reiterazione di richieste generiche è inammissibile, e la Corte di cassazione non valuta la concreta rilevanza della prova, ma solo la correttezza del percorso motivazionale.
- Correlazione tra imputazione e sentenza: il difensore non può eccepire la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per mere variazioni di dettaglio (es. diverso luogo di consumazione), se il fatto storico contestato rimane identico nei suoi elementi essenziali; per eccepire la nullità, deve dimostrare che la sentenza abbia accertato un fatto diverso e sostanzialmente eterogeneo rispetto a quello contestato, tale da compromettere il diritto di difesa.
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Nota della Redazione
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