Confessione ritrattata e animus necandi nel tentato omicidio (Cass. pen. Sez. I n. 6053 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione della prova, la confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza anche in caso di successiva ritrattazione, purché il giudice ne apprezzi favorevolmente veridicità, genuinità e attendibilità e dia conto delle ragioni per le quali debba escludersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di costrizione e debba ritenersi inverosimile il ripensamento. La contemporanea assoluzione del terzo destinatario delle dichiarazioni eteroaccusatorie non contraddice la diversa fiducia riposta nelle ammissioni autoaccusatorie, poiché le accuse rivolte ad altri vanno valutate con maggiore cautela. Ai fini dell’accertamento dell’animus necandi, in assenza di esplicite ammissioni, assume valore determinante l’idoneità dell’azione, apprezzata in concreto con prognosi formulata ex post ma riferita alla situazione ex ante. Non è decisiva l’astratta vitalità della zona attinta, rilevando la direzione dei colpi e la reazione della vittima.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 17 gennaio 2024, aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal G.i.p. del Tribunale di Agrigento in esito a giudizio abbreviato per tentato omicidio aggravato e per reati in materia di armi clandestine, con riduzione di un terzo della pena.

La vicenda processuale traeva origine da un ferimento commesso all’estero, nel quale la persona offesa, attinta a una gamba da un proiettile, aveva reagito disarmando l’aggressore. L’imputato aveva reso dichiarazioni confessorie nel 2018, ammettendo la propria partecipazione con ruolo di supporto all’esecutore materiale, salvo poi ritrattare circa un anno dopo, sostenendo di avere appreso i dettagli da terzi.

Avverso la decisione di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione sull’attendibilità della confessione ritrattata e violazione di legge sulla qualificazione giuridica della condotta, che assumeva integrare lesioni personali e non il tentato omicidio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha anzitutto rilevato, in via preliminare, che non possono essere valutate le conclusioni scritte depositate dalla parte civile, il cui difensore non aveva partecipato all’udienza di discussione. Il difensore della parte civile, per l’espresso richiamo dell’art. 614, comma 1, cod. proc. pen., deve formulare e illustrare oralmente le conclusioni in udienza, facendo seguire la sintesi scritta ai sensi dell’art. 523, comma 2, cod. proc. pen.

Nel merito, il ricorso è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui la confessione può fondare il giudizio di colpevolezza anche in caso di ritrattazione, quando il giudice ne apprezzi la genuinità e dia ragione dell’esclusione di sospetti autocalunniatori o di costrizione, ritenendo inverosimile il ripensamento. Nel caso concreto i giudici di merito avevano illustrato in modo puntuale le ragioni dell’attendibilità dell’originario racconto, preciso e circostanziato quanto a movente, modalità esecutive, ruoli, arma e mezzi impiegati.

Il ricorrente si era limitato a evocare in modo generico un travisamento delle emergenze istruttorie e a proporre una lettura alternativa del proprio contegno processuale, tesi priva di qualsiasi elemento di conferma.

Quanto all’asserita contraddittorietà con l’assoluzione del coimputato, la Corte ha chiarito che la diversa valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie rispetto a quelle confessorie è coerente in diritto: le accuse rivolte a terzi vanno apprezzate con maggiore cautela delle ammissioni di responsabilità, essendo venuto meno, per il terzo, il riscontro esterno costituito dal rinvenimento delle armi in locale accessibile anche all’imputato.

Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha ribadito che, in assenza di ammissioni, ai fini dell’accertamento dell’animus necandi assume valore determinante l’idoneità dell’azione, da valutarsi in concreto. I giudici di appello avevano tratto argomento dalla micidialità dell’arma, dalla direzione dei colpi, esplosi a braccio teso dopo avere puntato la pistola alla testa della vittima, e dalla circostanza che l’insuccesso era dipeso dalla reazione della persona offesa e non da una autonoma desistenza dell’aggressore. L’obiezione difensiva fondata sull’astratta non vitalità della zona attinta è stata pertanto dichiarata priva di pregio.

Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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