Obbligo informativo su attrezzature non usate direttamente dal lavoratore (Cass. pen. n. 12780/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori sui rischi connessi alle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se non usate direttamente, ai sensi dell’art. 73, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008. La responsabilità per l’infortunio non viene meno per il solo fatto che il lavoratore abbia agito con imprudenza, quando questa si inscriva in un contesto lavorativo che, per carenze organizzative, informative o formative, renda plausibile la realizzazione di condotte non corrette. La condotta imprudente del lavoratore non assume efficacia esimente se il sistema prevenzionistico approntato dal datore di lavoro non è idoneo a governare il rischio dell’errore umano, evenienza tipica dell’attività lavorativa. Il rischio eccentrico postula un evento del tutto estraneo all’area di rischio governata dal garante, non riconducibile a una condotta che si collochi all’interno del processo lavorativo e delle situazioni che il lavoratore può ragionevolmente incontrare nello svolgimento delle proprie funzioni.
Il Fatto
Il lavoratore, addetto a mansioni di giardiniere, riportò l’amputazione traumatica di due dita del piede destro mentre era in corso l’utilizzo di una macchina cippatrice. Al datore di lavoro fu contestato di avere omesso di informare e formare il lavoratore sui rischi specifici connessi all’attrezzatura e di non avere adottato le misure organizzative e prevenzionistiche idonee a evitare l’esposizione del dipendente a pericoli riconducibili al funzionamento del macchinario.
Il Tribunale di Alessandria dichiarò l’imputato colpevole del reato di lesioni personali gravi commesso con violazione della normativa antinfortunistica, condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione con sospensione condizionale. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12 maggio 2025, confermò la decisione, rigettando l’appello del datore di lavoro. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizi di motivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa e alla ricostruzione dei fatti, e, con il secondo motivo, l’inosservanza della disciplina prevenzionistica e l’erronea applicazione degli artt. 41 e 590 cod. pen. in ordine al nesso causale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha ritenuto infondate le doglianze difensive, osservando che la sentenza impugnata aveva fondato la responsabilità non già su un’acritica adesione alla versione della persona offesa, bensì sulle stesse dichiarazioni dei testi della difesa, che avevano confermato che il lavoratore non formato operava nelle immediate vicinanze della cippatrice in funzione, mentre l’addetto si allontanava lasciando il macchinario in azione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il datore di lavoro risponde anche quando il macchinario non presenti difetti intrinseci, se per come in concreto utilizzato espone i lavoratori a rischi del tipo di quello verificatosi.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rigettato la censura fondata sulla pretesa insussistenza dell’obbligo formativo per la cippatrice, in quanto il lavoratore non ne faceva uso diretto. Ha evidenziato che l’art. 73, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 impone al datore di lavoro di informare i lavoratori sui rischi delle attrezzature presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se non usate direttamente. Nella specie, il lavoratore doveva portare i rami davanti alla macchina, e l’addetto si allontanava per velocizzare il lavoro, rendendo prevedibile l’interferenza operativa e imponendo che il lavoratore fosse edotto dei pericoli. La Corte ha escluso che la condotta del lavoratore potesse qualificarsi come rischio eccentrico, poiché si collocava all’interno del processo lavorativo e delle situazioni ragionevolmente prevedibili, e ha ribadito che, in presenza di carenze organizzative e formative, l’imprudenza del lavoratore non interrompe il nesso causale.
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