Rinuncia al giudizio per accordo di ristrutturazione: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 8762 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al giudizio tributario, motivata dall’omologazione e dall’adempimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, non comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In assenza della certezza dell’adempimento satisfattivo delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per la sopraggiunta e manifestata carenza di interesse della parte ricorrente alla decisione della causa. La declaratoria non è quindi satisfattiva nel merito, ma processuale, e non preclude la compensazione delle spese di giudizio in presenza di giusti motivi.

Il Fatto

Una società consortile, autoproduttrice di energia elettrica, riceve dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli un avviso di pagamento relativo all’anno d’imposta 2011. L’ufficio contesta l’illegittima applicazione dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, negando che il beneficio spetti per l’energia consumata dalle imprese consorziate, qualificate come consumatori finali distinti dalla società produttrice. Sono applicati gli interessi legali, ma non quelli moratori né le sanzioni.

La Commissione tributaria provinciale di Bologna accoglie l’impugnazione della società. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 1342/07/2020, riforma la decisione e accoglie l’appello dell’Agenzia. La società propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Nel corso del giudizio il liquidatore deposita istanza di rinuncia al giudizio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via pregiudiziale l’istanza di rinuncia depositata dal liquidatore della società contribuente, motivata dall’omologazione e dall’adempimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale. La parte aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Collegio rileva che manca la certezza dell’adempimento satisfattivo delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria. Su questa base esclude la cessazione della materia del contendere e qualifica diversamente l’effetto della sopravvenienza processuale.

La Corte dichiara pertanto l’inammissibilità del ricorso, ravvisandovi il sopraggiunto e manifestato difetto di interesse della ricorrente alla decisione di merito. Il principio è processuale: la sopravvenuta carenza di interesse incide sulla ammissibilità dell’impugnazione, non sul merito del rapporto tributario.

Quanto alle spese, sussistono giusti motivi — in assenza di specifiche richieste delle parti — per la loro compensazione integrale. La declaratoria di inammissibilità non impone quindi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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