Rinuncia all’istanza cautelare e rinvio delle spese al definitivo (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 86 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la rinuncia all’istanza cautelare, dichiarata dalla parte ricorrente nella camera di consiglio fissata per la relativa trattazione, comporta la mera presa d’atto da parte del Tribunale, senza alcuna pronuncia in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. L’ordinanza che prende atto della rinuncia non definisce il giudizio e non decide sulle spese della fase cautelare, che restano demandate alla pronuncia definitiva sul merito, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, docente universitaria, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia i verbali del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società con cui era stato approvato il piano di copertura delle attività didattiche per l’anno accademico 2026/2027, nella parte in cui la escludevano dall’insegnamento di lingua inglese nel corso di laurea magistrale.

Unitamente al ricorso per l’annullamento degli atti impugnati, la ricorrente ha proposto domanda incidentale di sospensione dell’efficacia dei medesimi provvedimenti, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. L’Università degli Studi di Udine si è costituita in giudizio per resistere alla domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza di sospensione, preannunciando contestualmente la presentazione di una formale istanza di abbreviazione dei termini processuali ai sensi dell’art. 53 cod. proc. amm., finalizzata a ottenere la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, auspicabilmente prima dell’inizio del prossimo anno accademico.

Il Tribunale ha ritenuto di dover prendere atto della rinuncia, senza procedere ad alcun esame dei presupposti della tutela cautelare. La rinuncia all’istanza cautelare, infatti, priva l’organo giudicante del potere-dovere di pronunciarsi sulla domanda di sospensione, rendendo la relativa decisione priva di oggetto.

Quanto alle spese di lite relative alla fase cautelare, il Collegio ha disposto il rinvio di ogni statuizione alla definizione del giudizio di merito. Tale soluzione si giustifica in ragione della peculiarità dell’esito della fase incidentale, che non comporta una soccombenza virtuale di alcuna delle parti, e dell’opportunità di valutare compiutamente le rispettive posizioni all’esito della trattazione nel merito della controversia.

Il Tribunale ha pertanto adottato l’ordinanza di mera presa d’atto, con rinvio delle spese al definitivo, senza alcuna statuizione sulla domanda di sospensione né sulle questioni di merito prospettate nel ricorso introduttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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