Sopravvenuto PGT e improcedibilità dell’appello per carenza di interesse (Cons. Stato n. 6343 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta approvazione di un nuovo strumento di pianificazione generale determina la carenza di interesse a coltivare il giudizio avente ad oggetto lo strumento previgente, che diviene privo di effetti. Tale sopravvenienza, intervenuta dopo la sentenza di primo grado, rende improcedibile il solo appello e non il giudizio di primo grado, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Non residua un interesse strumentale alla decisione, non potendosi produrre alcun effetto conformativo rispetto a un potere amministrativo già nuovamente esercitato. Residua invece, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., l’accertamento dell’illegittimità degli atti compiuto in primo grado, azionabile in via risarcitoria in un separato giudizio.

Il Fatto

La società appellata, proprietaria di terreni ricadenti in un ambito estrattivo, aveva impugnato la variante al piano di governo del territorio comunale che, per la propria area, imponeva il recupero ad uso agricolo una volta cessata l’attività estrattiva, riservando invece all’ambito attiguo una destinazione produttiva. Il TAR Lombardia aveva accolto il ricorso, ravvisando la disparità di trattamento e l’irragionevolezza della scelta pianificatoria.

Il Comune ha proposto appello, deducendo il difetto di interesse della ricorrente, la mancata integrazione del contraddittorio, l’invasione della sfera discrezionale dell’amministrazione e la sovrastima degli effetti conformativi dell’annullamento. In pendenza del giudizio, il Comune ha approvato un nuovo piano, confermando la destinazione agricola dell’area.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La delibera comunale sopravvenuta, recante l’approvazione del nuovo strumento pianificatorio, supera integralmente la rilevanza di quello precedente: l’interesse a ricorrere si concentra ormai sul solo atto successivo, espressione di una distinta e autonoma scelta pianificatoria, con l’effetto di rendere inutile la decisione dell’appello.

Quanto al prospettato interesse strumentale, la Corte ha osservato che un eventuale accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati non produrrebbe alcun effetto conformativo, poiché l’azione amministrativa è già stata nuovamente esercitata e il rapporto tra amministrazione e amministrato è ora retto dal nuovo atto. L’interesse strumentale viene pertanto escluso in radice.

In relazione al profilo risarcitorio, il Consiglio ha distinto la sorte dell’appello da quella del giudizio di primo grado. L’improcedibilità, sopravvenuta dopo la sentenza e invocata dall’appellante, riguarda il solo appello e non il ricorso introduttivo. Ne deriva il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che reca l’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati.

Il Collegio ha richiamato il precedente Cons. Stato, sez. VI, n. 6748 del 2011, secondo cui la pronuncia di improcedibilità dell’appello non incide, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., sull’annullamento disposto in primo grado, quantomeno al fine dell’eventuale pronuncia risarcitoria. In contrario avviso, la ricorrente in primo grado sarebbe privata, ingiustificatamente, di una sentenza a sé favorevole.

La Corte ha quindi concluso nel senso dell’improcedibilità dell’appello, compensando integralmente le spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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