Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1122 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, essendo l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato corollario dello Stato di diritto. L’amministrazione soccombente deve dare esecuzione puntuale, completa e leale alla pronuncia, senza poter addurre ragioni per sottrarvisi. La mera costituzione in giudizio, senza prova dell’adempimento né allegazione di impedimenti oggettivi, integra inadempimento al giudicato. Il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione entro un termine e, ove occorra, nomina sin da ora un commissario ad acta, quale proprio ausiliario, per il caso di persistente inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto di supplenza annuale, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a beneficiare della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022, del valore di € 500,00, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione del buono, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, pubblicata il 16 marzo 2025, è stata notificata all’amministrazione ai fini dell’adempimento spontaneo ed è passata in giudicato, come certificato dalla cancelleria.
Decorso inutilmente il termine e rimasta l’amministrazione inerte, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione del comando giudiziale, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza difese specifiche né prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha verificato la ricevibilità dell’azione, proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di agire in ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. La ricorrente ha assolto all’onere probatorio dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., depositando copia autentica del titolo e il certificato di passaggio in giudicato, ed è risultato decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, quale condizione di procedibilità delle azioni esecutive verso le pubbliche amministrazioni per il pagamento di somme.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ricondotto l’ottemperanza alla funzione di garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale, in attuazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., e ha qualificato l’obbligo di conformarsi al giudicato come corollario imprescindibile dello Stato di diritto.
Il comando contenuto nella sentenza del giudice del lavoro è stato ritenuto chiaro, preciso e incondizionato, imponendo di erogare il buono elettronico di € 500,00 oltre accessori tramite il sistema della Carta elettronica del docente. L’amministrazione, pur costituitasi, non ha fornito alcuna prova di adempimento, neppure parziale, né ha allegato impedimenti oggettivi: la sua condotta è stata quindi qualificata come inadempimento al giudicato.
Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, con accredito della somma maggiorata di interessi e rivalutazione entro sessanta giorni. Quanto alla nomina del commissario, richiamando l’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e l’art. 21 cod. proc. amm., nonché l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha riconosciuto a tale figura la natura di ausiliario del giudice e longa manus dell’amministrazione inadempiente. Valutata la condotta tenuta, ha ritenuto necessaria la nomina sin da ora, affidando l’incarico al Direttore generale competente per l’erogazione della Carta del docente, con facoltà di delega, per intervenire entro ulteriori trenta giorni su istanza di parte. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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