Responsabilità dei sindaci per omesso controllo sostanziale dell’aumento di capitale (Cass. civ. Sez. I n. 24004 del 27.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
I doveri di controllo del collegio sindacale, delineati dall’art. 2403 c.c., non si esauriscono nel controllo formale e documentale, ma impongono di verificare la regolarità sostanziale delle operazioni incidenti sul patrimonio sociale. Il sindaco risponde per omesso controllo quando non rileva una macroscopica anomalia dell’operazione di aumento di capitale liberata mediante compensazione di un credito inesistente, ancorché il dato contabile risulti formalmente regolare. La responsabilità del sindaco si configura come concorso omissivo nel fatto illecito altrui e richiede la prova dell’inerzia, dell’evento dannoso e del nesso causale, da accertare con giudizio controfattuale: il danno è imputabile se il regolare svolgimento della vigilanza lo avrebbe ragionevolmente impedito o limitato. La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia accettata preclude la statuizione sulle spese ed esclude l’obbligo del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Catania, in parziale accoglimento degli appelli proposti dai sindaci della società fallita avverso la sentenza di primo grado, aveva ridotto la loro condanna solidale, in favore del Fallimento, alla somma di 1.040.000 euro. L’addebito riguardava l’omesso controllo sui fatti di mala gestio dell’amministratore unico, relativi all’acquisto di un immobile che era risultato non di proprietà della dante causa, il cui prezzo era stato accollato da un socio che aveva poi sottoscritto e versato l’aumento di capitale mediante parziale compensazione per “debiti verso soci per finanziamenti”.

I sindaci avevano proposto ricorso per cassazione con separati ricorsi riuniti, denunciando, tra l’altro, l’affermazione di una non consentita responsabilità oggettiva e la carenza probatoria sul nesso causale. Nelle more, due ricorrenti hanno rinunciato agli atti con rinuncia accettata dalla curatela.

La Motivazione della Corte

La Corte dà anzitutto atto della estinzione del processo, già dichiarata con decreto presidenziale quanto al primo rapporto processuale e confermata in questa sede, e ne rileva una seconda con riferimento al ricorrente che ha depositato rinuncia in data 30/10/2023, parimenti accettata dalla curatela. La declaratoria di estinzione comporta che nessun provvedimento vada adottato sulle spese e che non trovi applicazione l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione sulle spese di lite.

Venendo al ricorso sopravvissuto, la Corte affronta il profilo centrale della responsabilità dell’organo di controllo. I doveri delineati dall’art. 2403 c.c. si estendono a tutta l’attività sociale, nell’interesse dei soci e dei creditori sociali, e non si limitano al controllo sulla documentazione messa a disposizione degli amministratori. Ai sindaci è conferito il potere-dovere di chiedere notizie sull’andamento generale e su specifiche operazioni quando queste possano suscitare perplessità per le modalità di scelta o di esecuzione. Compito essenziale è verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, secondo la diligenza professionale dell’art. 1176 c.c., nel quadro della salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale quale garanzia generica ex art. 2740 c.c.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la configurabilità dell’inosservanza dell’art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l’individuazione di specifici comportamenti contrari al dovere, essendo sufficiente che i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità, eventualmente segnalando le irregolarità all’assemblea o denunciando i fatti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 2409 c.c.

Nel caso concreto, i giudici di merito hanno accertato che l’operazione di aumento di capitale era stata attuata mediante compensazione di un credito precostituito come accollo di un debito inesistente e poi riclassificato come finanziamento del socio. Trattandosi di valore di bilancio di primaria importanza qualitativa e quantitativa, i sindaci avrebbero dovuto verificarne la regolarità sostanziale, non solo formale. Il loro inadempimento ha impedito di far emergere il mancato effettivo versamento del capitale sottoscritto, con condotta confliggente con il principio di corretta amministrazione.

Sul nesso causale, la Corte ribadisce che la responsabilità del sindaco, atteggiandosi come concorso omissivo nel fatto illecito altrui, richiede la prova dell’inerzia, dell’evento dannoso e del legame eziologico, esistente ove il regolare svolgimento della vigilanza avrebbe potuto impedire o limitare il danno. L’attivazione del controllo avrebbe consentito di agire tempestivamente contro il socio per il recupero del capitale non versato. La censura sulla motivazione apparente è respinta, così come quella sull’onere probatorio, avendo la curatela assolto al proprio onere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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