Pluralità di rationes decidendi e sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. I n. 8884 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome, ciascuna singolarmente idonea a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di una di esse — o la ritenuta inammissibilità delle censure a essa riferite — rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre rationes esplicitamente fatte oggetto di doglianza. La definitività delle ragioni non impugnate impedisce, infatti, che l’eventuale accoglimento delle altre censure possa condurre alla cassazione del provvedimento. Il principio opera sul piano processuale e prescinde dal merito delle singole doglianze, poiché l’interesse a ricorrere viene meno in radice quando l’esito favorevole non sarebbe comunque idoneo a rimuovere la decisione.
Il Fatto
Una società chiedeva l’ammissione allo stato passivo di un fallimento per un credito di importo superiore a 79.000 euro, di cui una parte in privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ. e un’altra ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., previa compensazione con il controcredito vantato dalla procedura per canoni di affitto di azienda. Il Giudice Delegato non ammetteva il credito, ritenendo insussistenti i presupposti della surrogazione ex art. 1203, comma 1, n. 1, cod. civ. ed escludendo la compensazione.
Il Tribunale di Como rigettava l’opposizione allo stato passivo. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, entrambi incentrati sull’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’esame del primo motivo, che censura l’omesso esame di alcuni pagamenti asseritamente estranei al contratto di affitto di azienda. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Il decreto impugnato si regge, infatti, su due ulteriori autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la decisione.
La prima ragione esclude che la pretesa creditoria trovi fondamento nella surrogazione: la disciplina dell’art. 1201, comma 1, n. 1, cod. civ. presuppone l’anteriorità del credito rispetto al pagamento, circostanza non ravvisabile poiché, in forza del rapporto contrattuale, la ricorrente era debitrice dei canoni di affitto e non creditrice della società in bonis. Tale ragione non è stata oggetto di impugnazione.
La seconda ragione verte sull’inesistenza di un patto verbale di accollo ed è stata censurata con il secondo motivo, a sua volta inammissibile. La Corte richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui, quando la decisione di merito si fondi su più ragioni distinte e autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse le censure relative alle altre (cfr. Cass. n. 11493/2018 e Cass. n. 18641/2017), poiché queste ultime non potrebbero comunque travolgere la definitività delle rationes non contestate.
Quanto al secondo motivo, la Corte conferma la corretta applicazione dell’art. 2723 cod. civ. da parte del giudice di merito: la prova testimoniale di un patto aggiunto o contrario a un documento è ammissibile solo se appare verosimile, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza. Il Tribunale ha ritenuto non verosimile la modifica verbale, particolarmente gravosa per la società in bonis, e le doglianze si risolvono in un’inammissibile contestazione della valutazione delle prove riservata al giudice del merito, non sindacabile dalla Corte (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23650/2022).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese.
Nota della Redazione
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