Rinuncia istanze istruttorie non presunta se causa trattenuta su pregiudiziale (Cass. civ. Sez. II n. 8088 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinuncia alle istanze istruttorie, quando la causa viene trattenuta in decisione per pronunciare immediatamente su una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito ai sensi dell’art. 187 cod. proc. civ., il solo fatto che la parte non abbia reiterato, in sede di precisazione delle conclusioni, le istanze probatorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, ove una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco. La presunzione di rinuncia così fondata è illegittima e va censurata. Il giudice di appello, investito della relativa doglianza, non può limitarsi ad affermare la correttezza della determinazione del primo giudice, ma deve sindacarne l’effettiva corrispondenza ai principi elaborati in materia e procedere alla rivalutazione della presunzione stessa. Il vizio di motivazione apparente, che ricorre quando la motivazione è graficamente esistente ma non rende percepibile il fondamento della decisione, integra la violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., restando estranea al sindacato di legittimità la mera insufficienza della motivazione.
Il Fatto
Un ingegnere aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo professionale relativo alla redazione del piano di lottizzazione di alcuni terreni. Il committente si oppose, ottenendo dal Tribunale la revoca del decreto per mancanza di prova del conferimento dell’incarico. Il giudice di prime cure escluse la prova testimoniale articolata dal professionista sul rilievo che la richiesta dei termini ex art. 184 cod. proc. civ. era stata avanzata solo dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni già maturate.
La Corte d’appello dichiarò inammissibili tutti i motivi di gravame, ritenendo che la difesa dell’appellante non avesse aggredito in maniera simmetrica il tessuto motivazionale della sentenza. Il professionista ricorse per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte territoriale non ha reso una motivazione apparente: il rigetto del primo giudice si era fondato unicamente sulla mancanza di prova del conferimento dell’incarico, senza alcuna statuizione sull’espletamento o sulla quantificazione del compenso. Le censure relative all’effettività della prestazione e alla congruità delle somme erano quindi inconferenti rispetto al decisum. Rispetto alla nozione di “parte della sentenza” ex art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte ribadisce che l’appello motivato su uno solo degli elementi della statuizione minima apre il riesame sull’intera questione, espandendo il potere del giudice di riqualificarla anche negli aspetti non singolarmente coinvolti dal gravame.
È invece fondato il quinto motivo. La Corte d’appello aveva disatteso la censura avverso la dichiarazione di inammissibilità della prova testimoniale sul vincolo contrattuale, affermando che l’appellante non avesse specificato le conseguenze positive derivanti dall’ammissione delle prove. Così argomentando, il giudice di merito non ha esaminato le ragioni della censura, limitandosi a dichiarare conforme a diritto la determinazione del Tribunale, senza verificarne la corrispondenza ai principi sulla proposizione delle istanze nei termini ex art. 184 cod. proc. civ.
Il primo giudice, con l’ordinanza del 20 marzo 2003, aveva invitato le parti a precisare le conclusioni esclusivamente sulla questione pregiudiziale di litispendenza. In tal senso la presunzione di rinuncia fondata sulla mancata reiterazione dell’istanza non è correttamente motivata: quando la causa è trattenuta in decisione per una questione pregiudiziale o preliminare, la mancata reiterazione delle istanze istruttorie non ne comporta l’abbandono, se una volontà in tal senso non risulti inequivoca (Cass. Sez. III n. 8576 del 2012; Cass. Sez. I n. 4487 del 2021).
La Corte d’appello avrebbe dovuto quindi rivalutare la presunzione di rinuncia e scrutinare l’ammissibilità dell’istanza, esprimendo un giudizio sulla rilevanza delle circostanze articolate, senza subordinarla alla sufficienza delle allegazioni. Poiché la prova testimoniale verteva proprio sul conferimento del mandato, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione; assorbiti il quarto, il sesto e il settimo motivo.
Nota della Redazione
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