La sentenza d’appello resa “per relationem” senza effettiva valutazione dei motivi di gravame è nulla per motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 1 n. 17300 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello che decide con motivazione “per relationem” è legittima solo se contiene un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame. È invece nulla per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. la sentenza che si risolva in una acritica adesione alla pronuncia di primo grado, riproponendone le ragioni senza dare conto di un’effettiva e concreta valutazione di infondatezza dei motivi di appello. La declaratoria di inammissibilità del gravame preclude al giudice di secondo grado ogni esame nel merito del mezzo: la motivazione che, dopo tale declaratoria, orienti comunque il sindacato sulla fondatezza della domanda è contraddittoria e non attinge il minimo costituzionale.
Il Fatto
La società, aggiudicataria di una gara per la realizzazione di cartografia numerica, otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento degli interessi sul corrispettivo versato con ritardo dalla Regione. Il Tribunale, su opposizione dell’ente, revocava il titolo monitorio ritenendo non allegata né provata l’esistenza di un contratto scritto. La Corte d’Appello, investita del gravame, dichiarava l’appello inammissibile per aspecificità dei motivi e comunque infondato nel merito, escludendo la prova della stipula del contratto di appalto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, incentrati rispettivamente sulla nullità della sentenza per motivazione apparente e sulla violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., dichiarando assorbiti i restanti.
Il giudice di legittimità ha precisato che la verifica di specificità del motivo di appello deve fondarsi su un percorso motivazionale logico che, anche quando svolto tramite rinvio “per relationem”, dia conto dell’effettivo scrutinio delle censure. Tale requisito difetta laddove la sentenza si limiti a riprodurre le ragioni del primo giudice senza confrontarsi con le argomentazioni dell’appellante, come avvenuto nel caso di specie.
La Corte ha inoltre rilevato una distinta ragione di nullità: la Corte territoriale aveva dichiarato l’inammissibilità del gravame richiamando un precedente di legittimità, senza svolgere alcuna ricostruzione della vicenda sostanziale e processuale tale da consentire di calibrare la pertinenza della risposta di inammissibilità. La motivazione è risultata inoltre contraddittoria laddove, dopo la declaratoria di inammissibilità, ha comunque esaminato il merito della domanda, percorrendo una duplice ratio decidendi logicamente incompatibile.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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