Trasgressione degli arresti domiciliari e revoca della misura (Cass. pen. Sez. V n. 22516 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la trasgressione della prescrizione degli arresti domiciliari concernente il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione impone al giudice la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, ai sensi dell’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. La regola valutativa non è quella del comma 1 del medesimo articolo, ma la fattispecie speciale che deroga ad essa. Il fatto di lieve entità integra l’unica eccezione e ricorre solo in presenza di violazioni di modesto rilievo ovvero di circostanze che non smentiscono la precedente valutazione di idoneità della misura domiciliare a tutelare le esigenze cautelari. Il giudizio che esclude la lieve entità, se adeguatamente motivato e immune da cadute logiche, è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Messina, investito dell’appello del pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., in riforma del provvedimento di rigetto del giudice per le indagini preliminari, ha sostituito nei confronti dell’indagato la misura degli arresti domiciliari, assistita da braccialetto elettronico, con quella della custodia cautelare in carcere.
La sostituzione è stata disposta a seguito della trasgressione della prescrizione concernente il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della gravità della trasgressione. Il ricorrente assume che il giudice debba tener conto dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione, e censura il Tribunale per aver isolato il solo dato del lasso temporale di circa trentotto minuti di assenza, senza apprezzare la presentazione spontanea presso la caserma dei carabinieri e la ragione dell’allontanamento.
La Corte rileva anzitutto che il ricorso non individua correttamente la regola valutativa applicabile. Non opera il comma 1 dell’art. 276 cod. proc. pen., bensì il successivo comma 1-ter, che in deroga al comma 1 dispone, in caso di trasgressione delle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.
Ne deriva che la trasgressione della prescrizione di non allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari, nella specie pacificamente avvenuta, dà sempre luogo all’aggravamento, tranne nei casi di lieve entità. Questi ultimi sono integrati da violazioni di modesto rilievo ovvero da circostanze che non smentiscono la precedente valutazione di idoneità della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari, come affermato da Sez. IV n. 44410 del 2019.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza di un fatto di lieve entità sulla scorta di un giudizio adeguatamente motivato, immune da cadute logiche e quindi insindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo, concernente adeguatezza, proporzionalità e sussidiarietà della custodia in carcere, è manifestamente infondato, non comprendendosi quale altra misura si sarebbe dovuta applicare all’indagato che ha violato gli arresti domiciliari con presidio elettronico. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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