Vessazioni sul coniuge dopo la separazione: restano maltrattamenti, non atti persecutori (Cass. pen. 7357/2026)
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 7357 del 24 febbraio 2026 (R.G.N. 32382/2025; udienza del 21 gennaio 2026) — Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatore Andrea Natale.
Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), e non quello di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, poiché il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza: la separazione non elide lo status acquisito con il matrimonio, lasciando integri gli obblighi di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale e collaborazione (art. 143, comma 2, c.c.).
Il fatto
La Corte d’appello di Messina, confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato un imputato per due distinti delitti — maltrattamenti in famiglia (capo A, sino al 14 febbraio 2022) e atti persecutori (capo B, da quella data in poi) — in danno della moglie, distinguendo le due imputazioni in base alla separazione di fatto intervenuta tra i coniugi. L’imputato ricorreva per cassazione, sostenendo che si trattasse di un’unica condotta di maltrattamenti, e contestando l’aggravante del fatto commesso in presenza dei figli minori.
La motivazione
La Corte accoglie il primo motivo. La riqualificazione giuridica del fatto, non richiedendo accertamenti di fatto, è deducibile per la prima volta in cassazione (art. 609 c.p.p.). Nel merito, le due imputazioni descrivono condotte di identica natura — aggressioni verbali e fisiche, gelosia ossessiva, controllo sistematico — con effetti sovrapponibili, distinte solo dall’essere avvenute prima o dopo la cessazione della convivenza; ma i coniugi erano ancora legati dal matrimonio, non essendo intervenuta sentenza di divorzio. Poiché il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, le condotte vessatorie proseguite dopo la separazione di fatto integrano un’unica ipotesi di maltrattamenti (art. 572 c.p.), consumata in una cornice temporale più estesa, e non il distinto reato di atti persecutori (Sez. 6, n. 45400/2022). Il secondo motivo, sull’aggravante del fatto commesso in presenza di minori (art. 572, comma 2, c.p.), è invece infondato: non occorre la certezza di un’apprezzabile alterazione dell’equilibrio psico-fisico del minore, essendo sufficiente il rischio di compromissione del suo normale sviluppo, e “in danno” e “in presenza” del minore sono poste dalla legge in alternatività; nel caso di specie i giudici avevano dato conto di una pluralità di episodi cui i figli minori avevano assistito.
La Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Messina, per la rideterminazione conseguente alla riqualificazione unitaria della condotta.
Implicazioni pratiche
La sentenza fissa il criterio di confine tra maltrattamenti in famiglia e atti persecutori nei rapporti tra coniugi. Finché il matrimonio non è sciolto con il divorzio, il coniuge resta “persona della famiglia” anche dopo la separazione, di fatto o legale: le condotte vessatorie che proseguono senza soluzione di continuità restano perciò maltrattamenti (art. 572 c.p.) e non si frammentano nel diverso reato di atti persecutori. La pronuncia chiarisce inoltre che l’aggravante del fatto commesso in presenza di minori non richiede la prova certa di un danno al loro equilibrio psico-fisico, bastando il rischio di compromissione del normale sviluppo. Il tema, che riguarda la violenza domestica, è trattato nei suoi profili giuridici, con l’oscuramento dei dati identificativi imposto dalla legge.
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