Rinuncia al ricorso e carenza di interesse per interlocuzioni con Soprintendenza (TAR Calabria n. 451 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui il ricorrente manifesta la volontà di rinunciare al ricorso dimostra in modo inequivoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La rinuncia produce tale effetto anche quando la relativa memoria non sia stata notificata alle altre parti, poiché il dato determinante è la cessazione dell’interesse sostanziale all’accertamento giudiziale, non il perfezionamento formale dell’atto. In presenza di una decisione in rito, le spese di lite possono essere compensate.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, applicando l’art. 15, comma 4, lett. c), dell’Allegato Tomo IV del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria, ha prescritto l’esecuzione di dieci saggi archeologici di dimensioni 6×6 metri, in relazione all’estensione dell’impianto fotovoltaico da realizzare nel territorio del Comune di Tarsia.

La ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale prescrizione, unitamente ad altri atti del procedimento, e la condanna del Ministero della Cultura e della Soprintendenza al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, con memoria del 24 febbraio 2026, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, dando atto dell’intervenuta interlocuzione con la Soprintendenza in ordine all’esecuzione dei saggi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la rinuncia espressa dalla parte ricorrente, pur non risultando notificata alle altre parti, dimostra in maniera inequivoca la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. Il dato rilevante non è la forma dell’atto, ma la cessazione dell’interesse sostanziale all’accertamento giudiziale.

La fattispecie è stata pertanto ricondotta all’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. e all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevedono la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione della controversia non si è resa necessaria, essendo venuto meno l’interesse che ne costituiva il presupposto.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto di compensarle, in considerazione della definizione in rito del giudizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con ordine all’autorità amministrativa di dare esecuzione alla sentenza.

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Nota della Redazione

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