Nomina del commissario ad acta per ottemperanza Carta docente (TAR Lazio n. 5944 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è volto a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato, non potendo sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, né disponendo di alcuna discrezionalità in ordine all’an ed al quando dell’adempimento, ma al più di una limitata discrezionalità in ordine al quomodo. L’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’esecuzione delle sentenze che riconoscono il diritto alla Carta docente integra gli estremi dell’inottemperanza, legittimando l’accoglimento del ricorso ex art. 112 c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore ritardo.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza una sentenza passata in giudicato che riconosceva il suo diritto all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la rituale notifica della sentenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia e, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e risultando definitivo il provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione. Ha altresì affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., trattandosi di giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una pronuncia del giudice ordinario la cui esecuzione è richiesta nella sede del giudice amministrativo.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni, l’Amministrazione non aveva provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale né allegato alcuna giustificazione per l’inerzia serbata. Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul giudizio di ottemperanza, la sentenza ha precisato che l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di conformarsi al giudicato per nessuna ragione di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, potendo al più esercitare una limitata discrezionalità soltanto sulle modalità dell’adempimento.

Il TAR ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin da ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della ricorrente.

La domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stata rigettata, non ritenendone sussistenti allo stato i presupposti, con possibilità di valutazione in caso di perdurante inottemperanza. Il Collegio ha infine disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, considerata la situazione di criticità determinata dall’inerzia persistente dell’Amministrazione nell’ottemperare ai giudicati sulla Carta docente, e ha condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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