Accorpamento classi di concorso non estende il punteggio per “specifico posto” (TAR Calabria n. 455 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi per il reclutamento del personale docente, il criterio B.4.1 dell’allegato B al D.M. n. 205/2023, che attribuisce 12,50 punti per l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero per il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per lo specifico posto, si riferisce esclusivamente alla classe di concorso oggetto della procedura selettiva. L’accorpamento delle classi di concorso A-24 e A-25 nella classe A-22, disposto dal D.M. n. 255/2023, non si estende alle procedure concorsuali, perché l’art. 2 del medesimo decreto mantiene la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado e impone la formazione di graduatorie distinte per i due ruoli. Ne consegue che il punteggio non spetta a chi ha superato un concorso riferito alla sola classe ex AB25.
Il Fatto
Il ricorrente, docente abilitato per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso AS2B, ex AB24, ha partecipato al concorso per titoli ed esami indetto dall’U.S.R. Calabria in attuazione del D.M. n. 205/2023, per complessivi 22 posti. Al termine delle prove è stato collocato al primo posto dell’elenco degli idonei, in posizione n. 23, con 224 punti complessivi.
Dall’esame della graduatoria è emerso che ad alcuni candidati il punteggio di 12,50 punti previsto dal criterio B.4.1 era stato riconosciuto per aver superato un precedente concorso ordinario riferito alla classe ex AB25, relativa all’insegnamento dell’inglese nella scuola secondaria di primo grado. Il ricorrente ha impugnato il decreto prot. 19596 dell’11.07.2025 e gli atti successivi, lamentando la violazione del D.M. n. 205/2023. Nelle more ha ottenuto l’immissione in ruolo, mantenendo l’interesse a un migliore piazzamento in vista della scelta della sede.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha in primo luogo dichiarato inammissibili le censure contenute nella memoria del 23.01.2026, non introdotte con motivi aggiunti. Nel merito ha affrontato la questione centrale: se l’inciso “specifico posto” del criterio B.4.1 debba essere riferito alla sola classe di concorso oggetto della selezione o possa estendersi alle classi accorpate.
La difesa erariale sosteneva che, in ragione dell’accorpamento delle classi A-24 e A-25 nella nuova classe A-22, il punteggio andasse riconosciuto anche a chi aveva superato un concorso per la ex AB25, richiamando l’O.M. n. 88/2024, che valuta come specifico il servizio prestato su una classe oggetto di accorpamento.
Il Tribunale ha respinto questa lettura. Il D.M. n. 255/2023 ha precisato all’art. 2 che resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado e che nelle procedure concorsuali si procede alla formazione di graduatorie distinte per i due ruoli. L’accorpamento non si estende quindi alle procedure concorsuali.
A conferma, il Collegio ha richiamato TAR Toscana, Sez. I, n. 1461 del 2025 e Cons. Stato, Sez. VII, ord. n. 630 del 2023. Ha poi osservato che i programmi e le materie oggetto di verifica nei due concorsi sono diversi, essendo più complessi quelli per la scuola secondaria di secondo grado.
Sul piano letterale, l’inciso “specifico” circoscrive l’ambito concorsuale nel quale è stato conseguito il titolo. Essendo la procedura in esame riferita alla classe AS2B, lo specifico posto utile per il punteggio va inteso come ascrivibile solo ai partecipanti che abbiano superato una selezione per tale categoria. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento della graduatoria e degli atti impugnati nei limiti della parte motiva, salvo il riesercizio del potere amministrativo. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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