Rinuncia al ricorso accettata prima dell’udienza e processo estinto (Cass. civ. Sez. II n. 20977 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta dalla parte e dai difensori e intervenuta prima dell’adunanza camerale fissata per la decisione, determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. L’accettazione della controricorrente, che aderisca anche alla richiesta di nulla disporre sulle spese, preclude ogni statuizione sul punto. La rinuncia non integra alcuna delle ipotesi previste dall’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, non essendo assimilabile all’inammissibilità, all’improcedibilità o al rigetto nel merito dell’impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva respinto l’opposizione proposta avverso una delibera sanzionatoria della CONSOB. Il ricorso era affidato a otto motivi, tutti articolati ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. La controricorrente ha depositato controricorso, aderendo successivamente anche alla richiesta di nulla disporre sulle spese del giudizio di legittimità.

Fissata l’adunanza camerale, prima del suo svolgimento il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte e dai difensori. La rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, che ha prestato adesione anche in ordine alle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che l’atto di rinuncia è stato sottoscritto sia dalla parte sia dai difensori e depositato il 25-27 marzo 2025, dunque prima della data dell’adunanza camerale fissata per la decisione. Sussistono pertanto i presupposti formali e temporali richiesti dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., oltre che dall’art. 390, primo comma, cod. proc. civ., e consegue la declaratoria di estinzione del processo.

Quanto alle spese, la controricorrente ha aderito alla rinuncia anche in relazione alla richiesta del ricorrente di non essere condannato al pagamento. La Corte, recependo tale adesione, dispone che nulla sia liquidato sulle spese del giudizio di legittimità.

La Corte esamina infine la questione della duplicazione del contributo unificato. Osserva che l’art. 13 d.P.R. n. 115/2002 prevede il pagamento del doppio del contributo a carico della parte la cui impugnazione sia dichiarata inammissibile, improcedibile o respinta nel merito. L’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso non è contemplata dalla norma, né appare assimilabile alle fattispecie che il legislatore ha inteso sanzionare. Non sussistono, pertanto, i presupposti per l’applicazione della maggiorazione.

La Corte dichiara quindi estinto il processo per intervenuta rinuncia, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., senza alcuna pronuncia sulle spese e senza applicazione del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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