Servitù di passaggio: apparenza e opere necessarie per l’usucapione (Cass. civ. Sez. II n. 6665 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente. Non basta l’esistenza di una strada o di un percorso idonei al transito, essendo essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente, occorrendo un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù. Ai sensi dell’art. 1061 cod. civ., le opere possono essere anche naturali, ma devono costituire indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo servente, non potendo la conformazione morfologica dei luoghi supplire alla mancanza di opere specificamente finalizzate all’esercizio del diritto reale.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno confinante con una particella intestata alle controricorrenti, hanno convenuto queste ultime in giudizio davanti al Tribunale di Trento chiedendo l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà del terreno, di modesta estensione, utilizzato esclusivamente per l’accesso alla spiaggia e al lago. Le convenute hanno contestato la domanda e proposto azione negatoria servitutis. I ricorrenti hanno a loro volta avanzato, in via di reconventio reconventionis, domanda di accertamento di servitù di passo a piedi a favore della proprietà attorea.
Il Tribunale ha respinto le domande attoree e accolto la negatoria servitutis. La Corte d’Appello di Trento ha rigettato l’appello principale per difetto del requisito dell’apparenza necessario ai fini dell’usucapibilità della servitù, non ritenendo la situazione morfologica del presunto fondo servente sufficiente a dimostrare l’esistenza del requisito di cui all’art. 1061 cod. civ. Ha altresì rigettato l’appello incidentale. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per motivazione meramente apparente, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato adeguatamente le opere e le situazioni di fatto sintomatiche dell’asservimento. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata non è viziata da apparenza ed è idonea a integrare il cd. minimo costituzionale, dando atto dell’iter logico-argomentativo seguito. La Corte distrettuale ha adeguatamente motivato osservando che gli elementi indicati dagli appellanti sono inidonei a rappresentare l’apparenza della servitù, mancando un’evidente univoca destinazione all’esercizio del diritto reale rivendicato.
La Corte ha inoltre osservato che il mezzo, più che censurare la nullità della sentenza, attiene al vizio motivazionale, censurabile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non deducibile nella fattispecie per la previsione dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., posto che la sentenza gravata ha confermato quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto. Il ricorso è apparso inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., essendo la decisione conforme ai precedenti della Corte.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il requisito dell’apparenza della servitù si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente. Per l’acquisto della servitù di passaggio non basta l’esistenza di una strada o di un percorso idonei, essendo essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente, occorrendo un quid pluris che dimostri la specifica destinazione all’esercizio della servitù.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 1061 cod. civ., sostenendo che nel concetto di opere rientrerebbe la situazione di complanarità dei terreni. La Corte ha dichiarato il motivo manifestamente infondato. Se le opere, dotate del requisito della permanenza, possono essere anche naturali oltre che artificiali, esse devono costituire indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo servente. Nel caso di specie le caratteristiche morfologiche dei terreni non possono sostituire la presenza di opere realizzate per favorire l’esistenza della pretesa servitù. La conformazione morfologica dei fondi, con la degradazione verso il lago, non può rendere obiettivamente manifesta la situazione di asservimento. La situazione naturale dei luoghi e la presenza del lago nelle vicinanze esclude che ciò possa soddisfare i requisiti per invocare la costituzione della servitù di passaggio per usucapione, potendo integrare al più una utilitas per le persone e non per il fondo.
Il ricorso incidentale condizionato delle controricorrenti è stato dichiarato assorbito per il rigetto dei motivi principali. La Corte ha condannato parte ricorrente al rimborso delle spese di lite e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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