Correzione di errore materiale del dispositivo in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 27323 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale contenuto nel dispositivo di una pronuncia di legittimità, che indichi una parte come società in luogo della persona fisica effettivamente destinataria della condanna alle spese, è emendabile con il procedimento di correzione. L’istanza proposta ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. è ammissibile e va accolta quando il contrasto tra la reale identità della parte e l’indicazione contenuta nel dispositivo emerga dal testo del provvedimento. La rettifica consegue mediante la materiale espunzione della parola erroneamente inserita, restando fermo ogni altro capo della decisione. La correzione non incide sul contenuto sostanziale della pronuncia, ma ripristina la corrispondenza tra il dispositivo e la parte cui esso si riferisce.

Il Fatto

I ricorrenti propongono istanza di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., del dispositivo dell’ordinanza con cui la Corte aveva liquidato in loro favore le spese del giudizio di cassazione, ponendole a carico della controparte. Nel dispositivo la parte condannata risulta erroneamente indicata come società, mentre si tratta di una persona fisica.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. La questione giunge quindi all’esame della Corte nei soli limiti della corrispondenza tra l’effettiva identità della parte e l’indicazione contenuta nella pronuncia da correggere.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla verifica del contenuto del dispositivo dell’ordinanza richiamata. Le spese del giudizio di legittimità risultano effettivamente poste a carico della ricorrente, la quale è però qualificata come società in luogo della persona fisica.

Il collegio ravvisa in tale discrasia un errore materiale, non una divergenza sul contenuto decisorio. L’inesatta qualificazione della parte non altera il titolo della condanna, ma incide sulla sua esatta riferibilità soggettiva, rendendo necessaria la rettifica.

L’istanza è pertanto dichiarata fondata e accolta nei termini indicati. La correzione viene disposta mediante la materiale espunzione della parola “società” dal dispositivo dell’ordinanza, restando fermo ogni altro elemento.

Sul piano processuale la Corte richiama il quadro degli artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ., e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. La decisione si colloca così nel solco della funzione tipica del procedimento di correzione, volta a eliminare le difformità meramente materiali tra quanto voluto e quanto formalmente estrinsecato nel provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *