Rinuncia al ricorso e conciliazione extraprocessuale estinguono il giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 12502 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori della parte ricorrente, determina l’estinzione del giudizio di cassazione. La circostanza che la rinuncia sia motivata dall’avvenuta conciliazione extraprocessuale della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali, in ragione dell’evento che ha provocato la definizione del giudizio. Il giudice di legittimità non è tenuto ad esaminare i motivi di ricorso quando la parte rinunci ad essi prima della decisione.
Il Fatto
Una società contribuente aveva presentato istanza di rimborso della tassa di ancoraggio per il periodo compreso tra il 26 maggio 2009 e il 29 maggio 2014. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva respinto l’istanza.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva respinto il ricorso della società contro il diniego. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 5757/4/2018, aveva confermato la decisione di primo grado. La società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi e chiedendo in via subordinata un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. L’atto è stato debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società e dai difensori.
Nella rinuncia la parte ha dato atto dell’avvenuta conciliazione extraprocessuale della controversia. Il sopravvenuto accordo tra le parti ha dunque privato di interesse la prosecuzione del giudizio.
La Corte ha rilevato che la rinuncia costituisce evento processuale idoneo a determinare l’estinzione del giudizio di cassazione. Non si è reso quindi necessario l’esame dei cinque motivi di ricorso né della subordinata richiesta di rinvio pregiudiziale.
Quanto alle spese, la Corte ha disposto la compensazione, tenuto conto della ragione che ha provocato l’evento processuale, ossia la definizione conciliativa della lite intervenuta tra le parti.
La decisione si colloca nel solco del principio per cui, quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso prima della decisione, il giudice di legittimità dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., senza pronunciarsi sul merito delle censure.
Nota della Redazione
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