Notifica a persona di famiglia e onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. V n. 30220 del 16.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l’atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario. Ne consegue che il destinatario che intenda contestare in giudizio tale circostanza, per ottenere la declaratoria di nullità della notifica, ha l’onere di fornire idonea prova contraria, dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario. A tal fine non rilevano le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell’atto.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’ingiunzione fiscale con cui la società concessionaria, per conto del Comune, ha intimato al contribuente il pagamento dell’ICI per l’anno 2009. L’atto di intimazione segue all’omesso pagamento di un avviso di accertamento, del quale la ricorrente assume l’avvenuta notifica.

La CGT di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente e la CGT di secondo grado ha confermato la pronuncia, rigettando l’appello della concessionaria. I giudici del merito hanno rilevato che la società si era limitata ad affermare l’avvenuta notifica dell’atto presupposto, senza fornirne alcuna prova documentale. Avverso tale sentenza la concessionaria ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi; il contribuente non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è tempestivo. La sentenza impugnata, depositata il 24 ottobre 2023, non è stata notificata; il ricorso, inoltrato a mezzo pec e accettato il 24 aprile 2024, rispetta il termine semestrale dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.

I due motivi, rispettivamente per nullità della sentenza per vizio motivazionale e per omesso esame di un fatto decisivo, sono fondati e sono trattati congiuntamente per la loro stretta connessione. Oggetto del contendere è la prova della notifica dell’avviso di accertamento sotteso all’atto di ingiunzione.

Il Collegio ribadisce il consolidato principio secondo cui, in tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario. Il destinatario che contesti tale circostanza per ottenere la dichiarazione di nullità della notifica deve quindi fornire idonea prova contraria, dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee. Non rilevano, a tal fine, le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario. Il Collegio richiama sul punto Cass., Sez. 3, n. 32575/2024, nonché, nello stesso senso, Sez. 1, n. 11228/2021 e Sez. 1, n. 24852/2006.

Nel caso di specie la documentazione prodotta dalla ricorrente dimostra che l’intimato è erede del soggetto cui era stato notificato l’avviso di accertamento, e che lo stesso intimato risultava convivente con questi proprio all’indirizzo cui è giunto l’atto. A fronte della presunzione di notifica a persona di famiglia, ex art. 139 cod. proc. civ., incombeva pertanto sull’intimato l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria.

Segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CGT di secondo grado, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dal contribuente e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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