Rinuncia al ricorso e conciliazione extraprocessuale estinguono il giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 12501 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dai difensori, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza necessità di esame dei motivi. La circostanza che la rinuncia sia motivata dall’avvenuta conciliazione extraprocessuale della controversia integra la ragione dell’evento processuale e giustifica la compensazione delle spese. Il giudice non è tenuto a scrutinare i motivi di ricorso divenuti privi di interesse per effetto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per fatto della parte ricorrente.
Il Fatto
La società contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado sfavorevole. La controversia riguardava il diniego di rimborso della differenza pagata sulla tassa di ancoraggio per imbarcazioni viaggianti da e verso Paesi extra UE.
La ricorrente articolava tre motivi, con richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Nelle more del giudizio depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante e dai difensori, dando atto dell’intervenuta conciliazione extraprocessuale della lite.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, successivamente alla proposizione del ricorso, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e dai difensori. L’atto dà atto dell’avvenuta conciliazione extraprocessuale della controversia, così confermando la cessazione dell’interesse alla decisione.
La rinuncia al ricorso, nella disciplina dell’art. 391 cod. proc. civ., produce l’estinzione del giudizio di cassazione. Il Collegio non procede quindi allo scrutinio dei tre motivi dedotti, né alla valutazione della richiesta di rinvio pregiudiziale formulata in via subordinata, essendo venuto meno l’interesse della parte alla decisione.
Quanto al regolamento delle spese, la Corte dispone la compensazione, tenuto conto della ragione che ha provocato l’evento processuale. La conciliazione intervenuta tra le parti, e non un comportamento processuale sanzionabile, è all’origine della rinuncia: tale circostanza giustifica la reciproca integrale compensazione.
La declaratoria di estinzione assorbe ogni ulteriore questione, comprese quelle in rito prospettate dalla ricorrente e le difese svolte dai controricorrenti. Il giudizio si chiude dunque senza pronuncia sul merito tributario, lasciando ferma la definizione raggiunta in via stragiudiziale.
Nota della Redazione
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