Rinuncia al ricorso per difetto di interesse sopravvenuto (Cass. civ. Sez. V n. 13111 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, quando manifesta il difetto di interesse del ricorrente alla decisione, ne determina l’inammissibilità sopravvenuta. In tal caso le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità. All’inammissibilità sopravvenuta non consegue il raddoppio del contributo unificato.

Il Fatto

Una società consortile, costituita per la copertura del fabbisogno energetico delle imprese consorziate, ha impugnato un avviso di pagamento con cui l’Amministrazione finanziaria accertava il recupero di accise dovute nell’ambito della Provincia di Piacenza per i periodi di imposta dal 2008 al 2013, oltre sanzioni. L’Ufficio contestava che la società aveva emesso fatture di vendita in base agli effettivi consumi delle imprese consorziate, energia che era stata ceduta in esenzione d’accisa ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b), d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili e consumata in autoproduzione.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’Ufficio, con sentenza cassata dalla Corte. Il giudice di appello, nuovamente investito, ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo che il presupposto dell’esenzione sia l’autoproduzione da fonti rinnovabili, insussistente ove l’energia sia rivenduta ai singoli consorziati, ed escludendo rilievo al precedente comportamento dell’Amministrazione e all’istanza di interpello dichiarata inammissibile. La società incorporante della contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui l’Ufficio ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio di legittimità il ricorrente, con memoria depositata in data 21 marzo 2024, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La Corte rileva che la rinuncia costituisce manifestazione del difetto di interesse del ricorrente alla decisione e ne trae la conseguenza processuale della inammissibilità del ricorso.

Il percorso argomentativo non si sofferma sull’esame dei motivi, perché la sopravvenuta carenza di interesse preclude la decisione nel merito. La rinuncia opera, dunque, sul piano dell’ammissibilità dell’impugnazione, non su quello sostanziale della pretesa tributaria.

Quanto alle spese processuali, la Corte le dichiara integralmente compensate tra le parti. A sostegno della statuizione richiama l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, circostanza che giustifica la deroga al criterio ordinario della soccombenza. Le spese seguono quindi un criterio di compensazione, coerente con la particolarità della vicenda processuale.

La Corte affronta infine il profilo del contributo unificato, escludendo il raddoppio in caso di inammissibilità sopravvenuta del giudizio, richiamando a conforto il precedente Cass., Sez. V, 12 ottobre 2018, n. 25485.

Il dispositivo dichiara pertanto inammissibile il ricorso e integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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